04/06/2021 - Iva: natura di contributo delle somme erogate dal Comune ad una Cooperativa partner di un Progetto finanziato con fondi ministeriali
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 375 del 25 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento ai fini Iva delle somme erogate da un Comune ad una Cooperativa, sua partner per la realizzazione di un Progetto finanziato a valere sul “Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione” (“Fami)”.
L’Agenzia ha richiamato la nota Circolare n. 34/e del 2013, con la quale è stato precisato che è necessario valutare case by case il “concreto assetto degli interessi delle parti”, come regolato dall’Accordo/Provvedimento che ne prevede l’erogazione, per stabilire se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano corrispettivi per prestazioni di servizi, soggetti a Iva ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere, oppure si configurino come contributi, ossia mere movimentazioni di denaro, fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del medesimo Decreto.
La citata Circolare ha chiarito che la qualificazione delle somme deve essere individuata innanzitutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario. Quando non è possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell’erogazione, occorre fare ricorso ai criteri suppletivi, secondo l’ordine gerarchico indicato nella Circolare stessa (al riguardo viene altresì richiamata la successiva Circolare n. 20/E del 2015, avente ad oggetto i contributi pubblici relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale).
In particolare, come indicato dalla Circolare n. 34/E del 2013, “qualora sia rinvenibile un rapporto di scambio per cui alla Pubblica Amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto al privato, ci si trova innanzi a una prestazione e controprestazione che non può che essere inquadrata nello schema contrattuale. In particolare, si ritiene che ricorra tale presupposto nelle ipotesi in cui l’Amministrazione acquisisca la proprietà del bene o comunque si avvalga dei risultati derivanti dalla attività per la quale sono erogate le somme, ritraendone dunque un vantaggio diretto”.
Con riferimento al caso oggetto dell’Istanza, l’erogazione delle somme da parte del Comune trova la propria fonte normativa nel Dm. n. 664/2019, emanato peraltro in attuazione del Regolamento UE, ed è ulteriormente disciplinata dalla Determinazione del Comune e dalla Convenzione con la Cooperativa.
Da tali fonti è derivato un procedimento di tipo amministrativo avviato, anche secondo quanto riferito nell’Istanza e nella documentazione integrativa, a norma dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, caratterizzato dall’emanazione di Avvisi pubblici da parte del Ministero (quale Autorità responsabile del “Fami”) nonché del Comune (quale partner capofila del Progetto approvato).
Alla luce di ciò, l’Agenzia ha concluso che le elargizioni in esame appaiono dirette, in sostanza, a finanziare lo svolgimento di un’attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della Pubblica Amministrazione erogante. Ne consegue che, in linea con i chiarimenti di prassi sopra riportati, le somme percepite dalla Cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del Progetto, finanziato a valere sul “Fami 2014-2020”, devono ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’Iva, ai sensi del citato art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972.