30/12/2021 - La copia di un provvedimento priva della sottoscrizione autografa è valida a tutti gli effetti se dichiarata conforme all’originale.
TAR Lecce, sentenza n. 1871 del 24 dicembre 2021
La copia dell’ordinanza-ingiunzione, con cui il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale commina la sanzione amministrativa per l’accertata inadempienza all’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in violazione del d.P.R. n. 380/2001, riportante la qualifica e gli elementi identificativi dell’organo che ha adottato il provvedimento ma priva della sua sottoscrizione autografa, non è “nulla”, come eccepito dall’appellante, in quanto l’atto contiene tutti gli elementi necessari per la “sicura attribuibilità, psichica e giuridica all’agente amministrativo che lo ha adottato”, accertati tramite la dichiarazione di conformità all’atto originale resa e sottoscritta con firma autografa dal messo notificatore.
La sentenza in esame afferma, inoltre, che “la mancanza della sottoscrizione nella copia conforme di un provvedimento amministrativo costituisce, al più, una mera irregolarità, essendo la sottoscrizione autonoma richiesta come condizione di validità dell’atto solo per l’originale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 2 marzo 2012, n. 1080).”