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16/12/2021 - Rinnovazione della notifica del ricorso nulla dopo la pronuncia della Corte cost. n. 148 del 2021

tratto da giustizia-amministrativa.it

Processo amministrativo - Notifica del ricorso - Notifica nulla – Rinnovazione – Dopo Corte cost. n. 148 del 2021 – Conseguenza. 

   
In conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la possibilità di rinnovazione della notifica nulla, in caso di mancata costituzione del soggetto intimato, all’assenza di una causa imputabile al notificante, va disposto l’annullamento con rinvio al primo giudice della sentenza con cui il ricorso introduttivo del giudizio sia stato dichiarato inammissibile a causa della nullità della notificazione ritenuta imputabile al ricorrente  (1). 

 (1) Ha chiarito la Sezione che tale conclusione discende dalla efficacia ex tunc della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, alla stregua dell’art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953, n. 87, la quale non trova in questo caso limite in “rapporti esauriti” (essendo pendente il giudizio di appello sulla sentenza dichiarativa della inammissibilità), e dal rilievo che per effetto di essa risulta concretatasi un’ipotesi di lesione del diritto di difesa rilevante ai sensi dell’art. 105 dello stesso codice del processo amministrativo, ancorché derivante dall’applicazione di una norma incostituzionale anziché da errore del giudice o vizio di procedura o della decisione. 

Ha aggiunto che si giunge alla medesima conclusione anche a voler tener conto dell’interpretazione data dalla giurisprudenza degli effetti della declaratoria di incostituzionalità di norme processuali, laddove oltre all’eventuale giudicato anteriore alla sentenza della Corte si tende a far salve anche le eventuali preclusioni e decadenze già verificatesi purché estranee all’applicazione della norma dichiarata incostituzionale (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 24 settembre 2020, n. 20005; Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4264; id., 20 ottobre 2016, n. 4396).

Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 8303 - Pres. Greco, Est. Verrico

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