Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2021 / Dicembre / 10/12/2021 - Sull'interpretazione dell'art. 80, c. 5, lett. f

10/12/2021 - Sull'interpretazione dell'art. 80, c. 5, lett. f

tratto da giurisprudenzappalti.it - a cura di Elvis Cavalleri

Tar Sicilia, III, 06 dicembre 2021, n. 2299

Una stazione appaltante esclude ex art. 80, comma 5, lett. f) del Codice un operatore economico in quanto il legale rappresentante della mandante è stato destinatario di misura cautelare interdittiva ex art. 289 bis c.p.p. (divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione).

Tar Sicilia, III, 06 dicembre 2021, n. 2299 annulla l’esclusione per le seguenti ragioni:

“- l’art. 80, comma 5, lett. f), d. lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura di gara l’operatore economico che “sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;

– la disposizione appena trascritta riconnette la causa di esclusione ivi menzionata all’avere l’operatore economico riportato una sanzione interdittiva in seguito all’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente dipendente da reato ovvero alle altre ipotesi in cui l’ente riporti una sanzione che comporti il divieto dello stesso di contrarre con la pubblica amministrazione;

– nel caso di specie la -OMISSIS- s.r.l., società mandante del RTP partecipante alla gara, non è stata destinataria di sanzione interdittiva nel senso precisato;

– non rileva, d’altro canto, che a uno dei suoi legali rappresentanti nonché direttore tecnico pro-tempore sia stata applicata dal Tribunale di -OMISSIS- la misura cautelare interdittiva ex art. 289 bis c.p.p. del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, perché quella indicata è una misura cautelare riguardante la persona fisica, avente natura giuridica diversa dalle sanzioni interdittive richiamate dall’art. 80, comma 5, lett. f), cit., riguardanti l’ente ammesso alla procedura di evidenza pubblica;

– inconferente è poi il richiamo al comma 3 dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016, il quale, nel riconoscere idoneità “escludente” alle condanne ovvero alle misure interdittive riportate dalle persone fisiche che ricoprono cariche direttive o di rappresentanza dell’ente partecipante, fa espresso riferimento ai soli casi – non ricorrenti nella fattispecie sub iudice – di esclusione menzionati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo (vale a dire alla condanna definitiva per taluni gravi reati e alla ricorrenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto contemplate dalla speciale normativa antimafia);

Ritenuto, pertanto, che:

– l’esclusione in corso di gara del RTP capeggiato da -OMISSIS-s.r.l. per le ragioni indicate nel provvedimento impugnato è illegittima, in quanto esula dall’ambito di operatività della previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f), d. lgs. 50/2016;

– l’esclusione medesima non rientra in ogni caso neppure nell’ambito di operatività dei commi 1, 2, 3 dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016″.

archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman