12/08/2021 - Società in house e motivazione
Con la sentenza n. 5351 del 15 luglio scorso la Quarta Sezione del Consiglio di Stato è tornata ad affrontare la tematica della necessità di una motivazione esplicita su convenienza economica, efficienza e qualità del servizio nerll'affidamento in house.
La decisione compie un excursus storico-normativo confermando come nell’attuale quadro normativo sia imposto all’amministrazione aggiudicatrice che intenda ricorrere all’affidamento diretto un onere motivazionale rafforzato, che consenta un “penetrante controllo della scelta effettuata … anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche”.
Ciò (i) esponendo le ragioni di preferenza per l’affidamento in house rispetto al ricorso all’evidenza pubblica in punto di convenienza economica, di efficienza e qualità del servizio, così dando “dimostrazione della ragionevolezza economica della scelta compiuta”; (ii) motivando le ragioni dell’esclusione
del ricorso al mercato; (iii) esplicitando i benefici per la collettività derivanti da tale forma di affidamento, ed il perseguimento di obiettivi di carattere latamente sociale, percepibili al di fuori della dimensione meramente organizzativa dell’Amministrazione.
La motivazione a supporto deve essere, pertanto, penetrante e approfondita, basata su dati oggettivi e non elusiva del disposto normativo, non può fare riferimento ad affermazioni generiche e riferibili allo schema dell’in house in generale, ma deve evidenziare i vantaggi dell’affidamento alla società in house, sviluppando in termini concreti un’indagine quali-quantitativa, volta ad esplicitare le ragioni della preferibilità di esso rispetto al ricorso al mercato.