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24/09/2018 - Niente riconoscimento del debito fuori bilancio se il contratto non è stipulato in forma scritta

tratto da self-entilocali.it

Niente riconoscimento del debito fuori bilancio se il contratto non è stipulato in forma scritta

Pubblicato il 21 settembre 2018


In assenza di un contratto redatto in forma scritta non vi può essere “debito” fuori bilancio da riconoscere.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5138 del 3 settembre 2018.

La disciplina dell’articolo 194 del Tuel per la riconoscibilità del debito presuppone l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti dell’ente locale, obbligazione che difetta dell’osservanza delle procedure contabili poste a garanzia del rispetto del principio di programmazione della spesa e dell’universalità del bilancio, nonché a presidio degli equilibri finanziari complessivi.

In altre parole il debito fuori bilancio sorge per il fatto che lo stesso si è perfezionato giuridicamente, ma non contabilmente.

Uno dei requisiti generali che devono avere i debiti per il loro “riconoscimento” è la certezza, cioè che esista effettivamente un’obbligazione di dare, non presunta ma inevitabile per l’ente.

Tale fattore, anche in ipotesi di rispetto delle corrette procedure contabili, rappresenta il pre-requisito per l’assunzione dell’impegno contabile.

Come ribadito dai giudici amministrativi nel caso di contratti nulli o, comunque invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam””, manca il presupposto per una pronuncia “discrezionale” del Consiglio comunale di riconoscimento quale debito fuori bilancio del credito.

E’ infatti pacifico che il difetto di forma scritta nei contratti con la pubblica amministrazione determina la mancata costituzione dell’obbligazione contrattuale nei confronti dell’amministrazione con la conseguenza che non vi può essere “debito” fuori bilancio da riconoscere (Corte dei Conti, sez. Trentino Alto Adige, del. n. 35/2018Corte di Cassazione, ordinanza n. 15645/2018; Cass. Civ. sent. nn. 3844/2017, n. 80/2017, n. 20033/2016, n. 6555/2014; Cass. S.U., n. 6827/10; Corte di Appello di Lecce, sez II civile, ordinanza del 17 luglio 2013).

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