20/09/2018 - Accordo-quadro: adempimenti contabili conseguenti
Campania, del. n. 77 – Accordo-quadro: adempimenti contabili conseguenti
Pubblicato il 19 settembre 2018
Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’impatto sul bilancio e agli adempimenti contabili conseguenti in caso di accordo-quadro di cui all’articolo 54 del d.lgs. 50/2016.
L’ente ha precisato di voler espletare una procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro ad unico operatore, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e del patrimonio, aggiudicando di volta in volta, entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso e in base alle necessità, i relativi appalti.
Nello specifico l’ente ha chiesto se l’importo totale dell’accordo quadro debba essere previsto integralmente nel programma biennale dei beni e servizi e nel bilancio di previsione.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 77/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 settembre, hanno ricordato che ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l’obbligo di adottare il programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
A norma del comma 6 dell’articolo 21, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali “contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”.
Pertanto, qualora l’attività di manutenzione del patrimonio dovesse ritenersi ricompresa nell’area degli acquisti di beni e di servizi, l’intero importo dell’Accordo Quadro deve essere previsto nel programma biennale dei beni e servizi.
Se, invece, dovesse annoverarsi nella categoria dei lavori pubblici, deve essere inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici medesimi.
Relativamente agli adempimenti contabili conseguenti, i magistrati contabili hanno evidenziato che la stipulazione dell’accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL).
Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l’inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, in quanto ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.
In altri termini, non è la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l’obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo.
Ciò vale anche per la costituzione del fondo pluriennale vincolato: nel caso di accordo quadro, quindi, a generare FPV non è l’accordo stesso, ma la previsione e la stipulazione del contratto attuativo.
Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 77 -18