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15/09/2018 - La revoca del Segretario comunale non ha natura di provvedimento espulsivo ma il venir meno dell'originaria scelta fiduciaria

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

La revoca del Segretario comunale non ha natura di provvedimento espulsivo ma il venir meno dell'originaria scelta fiduciaria

di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

QUI l'ordinanza Cassazione civile, Sez. VI, 31 agosto 2018, n. 21506

Il Segretario comunale veniva revocato dalle sue funzioni, ma sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello avevano ritenuta raggiunta in sede istruttoria la prova a carico del Segretario di una condotta idonea a giustificare la revoca dell'incarico. Avverso tale decisione ricorre in Cassazione il Segretario denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l'incongruità logica e giuridica della pronunzia resa dalla Corte territoriale che, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità del provvedimento espulsivo operato a suo carico dal Comune, avrebbe omesso la valutazione della ricorrenza della giustificazione di quel provvedimento e della sua proporzionalità rispetto alle condotte addebitate, in parte riconducibili a fatti per i quali l'Ente si era limitato ad una mera ammonizione verbale.

Le disposizioni legislative e contrattuali sulla revoca

Prima di esaminare la decisione della Suprema Corte, la revoca del Segretario comunale è disciplinata sia da fonte legislativa che contrattuale. L'art. 100D.Lgs. n. 267 del 2000 dispone che "il segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco ..., previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio", mentre l' art. 15D.P.R. n. 465 del 1997 stabilisce che "Il segretario può essere revocato ai sensi dell'art. 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale". Dal lato contrattuale le disposizioni sono rinvenibili nell'art. 18 del C.C.N.L. relativo ai segretari comunali e provinciali 1998-2001, siglato 16 maggio 2001, dispone che: "1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.U.E.L. n. 267 del 2000 e del D.P.R. n. 465 del 1997. 2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato. 3. L'ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l'ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2".

Le indicazioni della Suprema Corte

I giudici di Piazza Cavour confermano le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, che ha opportunamente considerato l'iniziativa adottata dal Comune come diretta, non all'applicazione a carico del ricorrente di una sanzione espulsiva, del resto inconfigurabile nei confronti di un soggetto che, in relazione al ruolo rivestito di segretario comunale, non rientra nell'ambito del personale dipendente, bensì, in una prospettiva più comprensiva, alla revoca dell'incarico assegnatogli per il venir meno di quell'intuitu personae posto a base dell'originaria scelta fiduciaria, secondo quanto prescritto per l'affidamento del ruolo di segretario comunale.

Il ruolo anticorruzione e ANAC

In merito alla possibilità che la revoca dell'incarico possa essere soggetta a verifica da parte dell'Autorità Anticorruzione, la situazione si realizza esclusivamente nel caso in cui i comportamenti addebitati al Segretario abbiano un nesso diretto e immediato con le attività svolte nella veste di responsabile anticorruzione. Infatti, secondo le disposizioni della L. n. 190 del 2012, i provvedimenti di revoca anticipata dei segretari devono essere trasmessi all'Anac che è chiamata a esprimere il proprio parere. Alla base di questa scelta legislativa è la volontà di evitare che i segretari siano revocati anticipatamente per lo svolgimento dei propri compiti di responsabile anticorruzione. Infatti, la disposizione stabilisce che qualora sia accertata tale correlazione l'Autorità invita l'ente locale a riesaminare il provvedimento. D'altra parte, il decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento produce gli stessi effetti del parere positivo, quindi non ferma la revoca.

 

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