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12/09/2018 - Contratto di appalto: necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni

tratto da self-entilocali.it

Contratto di appalto: necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni

Pubblicato il 11 settembre 2018


 

È illegittima la clausola che prevede la gratuità della prestazione in favore dell’amministrazione pubblica, tenuto conto che non ogni servizio prestato reca con sé vantaggi curricolari e di immagine tali da garantire, sia pure indirettamente, vantaggi economici tali da soddisfare il diritto a un equo compenso.

Questo il principio espresso dal Tar Calabria, Catanzaro, con la sentenza n. 1507 del 2 agosto 2018.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale dell’ente.

Un professionista aveva impugnato la legge speciale di gara nella parte in cui prevedeva che l’incarico fosse a titolo gratuito, salvo un rimborso delle spese sino ad un ammontare massimo di € 250.000,00.

Come osservato dai giudici amministrativi i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici sono soggetti alla regolamentazione del Codice di Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016), trattandosi di appalti pubblici di servizi.

L’art. 3 lett. ii), del d.lgs. 50/2016 definisce gli appalti pubblici come “contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.

Alla stregua di tale normativa speciale non vi è dubbio che il contratto di appalto sia contraddistinto dalla necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di reciproco scambio tra le stesse.

La necessaria predeterminazione del prezzo del servizio oggetto di appalto, anche quando tale componente quantitativa sia valutata unitamente a quella qualitativa, nell’ottica del legislatore sia nazionale che europeo, è funzionale a garantire il principio di qualità della prestazione e della connessa affidabilità dell’operatore economico.

Inoltre, come evidenziato dai giudici amministrativi, la configurabilità di un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito si pone in disarmonia rispetto al diritto dei professionisti di vedersi riconosciuto un equo compenso, ovvero una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione (comma 2 dell’art. 13-bis l. 31 dicembre 2012, n. 247).

Il Tar ha dunque confermato il proprio precedente orientamento, pur consapevole del diverso avviso espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza 4614/2017.

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