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10/09/2018 - Anticorruzione, la prescrizione non cancella la confisca

tratto quotidianoentilocali.ilsole24ore.com e qui pubblicato in quanto free

Anticorruzione, la prescrizione non cancella la confisca

di Giovanni Negri

Confisca confermata. Anche se è intervenuta la prescrizione. Basta la condanna di primo grado. Il pacchetto anticorruzione approvato dal governo giovedì introduce la possibilità di conservazione della misura patrimoniale anche quando, dopo il giudizio di primo grado, è decorsa la prescrizione oppure è intervenuta un’amnistia.

Si tratta di un intervento che prende atto, si sottolinea nella relazione al disegno di legge, dell’evoluzione della giurisprudenza soprattutto internazionale e del dibattito sulla «confisca senza condanna». E l’obettivo è di assicurare effettività e forza deterrente alle misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione anche sul versante dell’aggressione ai patrimoni accumulati in maniera almeno sospetta. «L’intervento – si osserva –, infatti, potenzia uno strumento ablatorio di natura reale che, impedendo l’accumulazione e il reinvestimento di capitali illeciti, si è rivelato arma particolarmente efficace (e temuta) nella prevenzione e repressione del malaffare».

Le norme sinora applicabili escludono la possibilità di continuare ad applicare il blocco sui beni anche per reati come la corruzione, la concussione, l’abuso d’ufficio. Si tratta di una strada che oggi l’autorità giudiziaria può percorrere soprattutto nella guerra alle organizzazioni criminali, applicando la cosiddetta confisca allargata quando cioè il patrimonio in possesso della persona sospetta appare del tutto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, risultando così arduo dimostrarne la provenienza. A questa ipotesi se ne aggiunge poi una più particolare in materia di attività di repressione del traffico di stupefacenti.

Ma erano soprattutto le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo a sconsigliare l’estensione: in particolare la sentenza Varvara contro Italia del 2013, con la quale si concludeva che l’applicazione della confisca urbanistica nelle ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato costituisce una violazione del principio di legalità. Con questa pronuncia, la Corte europea dei diritti dell’uomo sembrava affossato definitivamente la confisca urbanistica «senza condanna».

La Corte costituzionale, però, con la sentenza n. 49 del 2015 aveva ridimensionato il precedente Varvara, valorizzando invece l’esistenza di un pieno giudizio di responsabilità, dopo il contraddittorio con le parti, che dimostrasse al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza della persona soggetta a confisca.

Da ultimo, poi, la recentissima sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 28 giugno scorso, pur riaffermando come elemento chiave quello della natura sostanziale di «pena» della confisca, riconosciuto peraltro anche dalla nostra Cassazione, e della conseguente necessità di accertare la colpevolezza di colui che la subisce, condivide le conclusioni della Consulta e, escludendo che violi l’articolo 7 Cedu lo Stato che, accertata la colpevolezza all’esito del giudizio, dichiari estinto il reato per prescrizione, ma ugualmente disponga la confisca urbanistica, proprio in forza del predetto accertamento. Una correzione di rotta oggi sfruttata dalla manovra anticorruzione.

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