Servizio di pulizia immobili. La Prefettura indice procedura con urgenza e il TAR Lazio boccia.
Le circostanze invocate a giustificazione “non devono esser in alcun modo imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”."
QUI la sentenza TAR Lazio n.9145/2018 pubblicata il 04.09.2018
"In base al c. 2, lett. c), della sopra citata previsione normativa, l'affidamento diretto è, quindi, consentito nella misura strettamente necessaria, ricorrendo i seguenti presupposti di stretta interpretazione:
- ragioni di estrema urgenza tali da non essere compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
- determinate da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice;
- circostanze invocate a giustificazione che “non devono esser in alcun modo imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
Presupposti che non appaiono in alcun modo ricorrere nel caso di specie.
L’annullamento della precedente procedura di gara, risale, infatti, al 31 dicembre 2016. Non possono ravvisarsi, nella specie le ragioni di estrema urgenza richiamate dall’art. 63, comma 2, lett. c, avendo l’amministrazione lasciato decorrere più di un anno dal disposto annullamento giurisdizionale, per la successiva programmazione della nuova procedura di gara (le autorizzazioni del Ministero dell’Interno sono, infatti, come già esposto, dei primi mesi del 2018).
Ove l’amministrazione si fosse attivata per tempo, dunque, avrebbe avuto il tempo necessario per svolgere un’ordinaria procedura aperta, come imposto dal valore, sopra soglia comunitaria, dell’appalto in questione, senza alcuna necessità di derogare, al di fuori delle eccezionali ipotesi di legge, ai generali principi di pubblicità e massima concorrenzialità."