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06/09/2018 - Il divieto di effettuare spese in assenza di impegno contabile, vale anche nel caso di finanziamenti esterni, rendendo invalida ogni clausola di “copertura finanziaria”

tratto da iusmanagement.org

Il divieto di effettuare spese in assenza di impegno contabile, vale anche nel caso di finanziamenti esterni, rendendo invalida ogni clausola di “copertura finanziaria”

 

Corte di Cassazione, sentenza n. 21551 del 3 settembre 2018

La corte territoriale ha ampiamente motivato, ritenendo che l’inserimento nel contratto d’opera professionale di una clausola di c.d “copertura finanziaria” , in base alla quale l’ente pubblico territoriale subordinava il pagamento del compenso al professionista alla concessione di un finanziamento non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all’art.23 comma III e IV D. Lgs 66/89, le quali non possono essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento. Ne consegue che è irrilevante il contenuto del decreto del Coordinatore Generale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna N. 1394 del 19.12.1996. Coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, confermata dalla sentenza n. 26657/2014 resa da questa Corte a Sezioni Unite, l’art. 23, commi 3 e 4 D. Lgs 66/89 rende estraneo l’ente pubblico all’attività posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste. In base a tale norma, il divieto per i comuni di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione trova applicazione anche qualora la spesa dell’ente territoriale sia interamente finanziata da altro ente, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spesa nel bilancio del comune che assume l’impegno di spesa. Non si sottrae alla richiamata disciplina il contratto d’opera professionale con il quale un ente pubblico territoriale abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, subordinando con apposita clausola il pagamento del compenso al professionista alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera da progettarsi. In particolare la previsione della clausola c.d. di copertura finanziaria non consente di rinviare all’ottenimento del finanziamento l’osservanza delle modalità procedimentali, inderogabilmente dettate dalla norma citata, con la conseguenza che, in difetto, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente, intercorrendo, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno.

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