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05/09/2018 - Mancato versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Mancato versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno

di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell'Unione dei Comuni Colline Matildiche

Il pronunciamento che si presenta (Corte di Cassazione, ordinanza 23 luglio 2018, n. 19654), prende le mosse dal ricorso proposto da un albergatore che denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere del danno provocato all'Amministrazione comunale per il mancato versamento dell'imposta di soggiorno riscossa dai clienti e con ciò contestando, in altri termini, la sua qualità di agente contabile.

La vicenda processuale di cui si discute, in buona sostanza, vede il gestore di una struttura ricettiva chiamato davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per rispondere del danno erariale corrispondente all'ammontare dell'imposta di soggiorno incassata dai clienti e successivamente non versata nelle casse comunali; l'albergatore propone regolamento preventivo di giurisdizione e denuncia il difetto di giurisdizione della magistratura contabile ritenendo, in particolare, che;

- in virtù della riserva di legge ex art. 23 Cost., solo una norma di rango primario può imporre a carico degli albergatori una prestazione patrimoniale consistente nell'esazione dell'imposta di soggiorno, nella sua contabilità e nel successivo versamento nelle casse comunali;

- la norma istitutiva dell'imposta in argomento (art. 4D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) nulla dispone in merito alle modalità della relativa riscossione, che viene affidata all'albergatore - a tal fine qualificato "agente contabile" - soltanto in forza di fonti di rango secondario, quali i regolamenti comunali;

- ne discende, ad avviso dell'istante, la natura prettamente civilistica del rapporto tra albergatore e P.A., assimilabile a quello che s'instaura in presenza di una delegazione di pagamento.

Con l'ordinanza in commento la Cassazione confuta le argomentazioni del ricorrente ed afferma la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, ampiamente motivando:

- l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha carattere pubblicistico, discostandosi dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della P.A. ad una pronta e sicura esazione delle entrate;

- il rapporto che s'instaura tra privato ed ente pubblico si configura a tutti gli effetti come "rapporto di servizio" non organico, bensì funzionale, in quanto il soggetto esterno s'inserisce nell'iter procedimentale dell'ente come compartecipe (anche solo di mero fatto) dell'attività pubblicistica di quest'ultimo;

- nell'ambito di tale rapporto, il privato incaricato di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento, riveste la qualifica di "agente contabile";

- ogni controversia con l'ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il loro risultato finale dà luogo ad un "giudizio di conto" e rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi a tal fine avere riguardo unicamente alla natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità perseguita ed essendo, per contro, irrilevanti tanto la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico (pubblico o privato), quanto il titolo in base al quale la gestione è svolta (concessione amministrativa, contratto di diritto privato, o anche del tutto difettare);

- non è ravvisabile, nel caso di specie, alcun contrasto col principio costituzionale della riserva di legge: in ossequio all'art. 23 Cost., infatti, la norma di rango primario istitutiva dell'imposta di soggiorno individua tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e cioè: a) il soggetto attivo (Comuni capoluogo, quelli inclusi negli elenchi delle località turistiche o d'arte, eccetera); b) il presupposto impositivo (il soggiorno nella struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale); c) il soggetto passivo (chi alloggia nella struttura ricettiva); d) la misura massima del prelievo, demandando a fonti secondarie (regolamenti di attuazione e regolamenti comunali) la previsione delle specifiche modalità applicative del tributo. In assenza del regolamento statale di attuazione, la disciplina è contenuta nei regolamenti comunali, i quali "affidano al gestore della struttura ricettiva attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale", instaurando, come detto, un rapporto di servizio pubblico nel cui ambito le attività di riscossione e riversamento dell'imposta implicano la disponibilità materiale di denaro pubblico, generando il conseguente obbligo della "resa del conto";

- il richiamo operato dal ricorrente all'istituto della delegazione è del tutto ulteroneo, già in base al rilievo che quest'ultima è rimessa all'iniziativa del debitore, mentre nella fattispecie il gestore della struttura ricettiva è per legge tenuto alla riscossione dell'imposta de qua e al relativo riversamento all'Ente locale;

- in conclusione, quindi, come già precedentemente affermato dalle stesse Sezioni unite (sentenza 25 gennaio 2013, n. 1774), spetta alla Corte dei conti la cognizione dell'azione di responsabilità per danno erariale "ove delle somme ricevute il privato disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale le ha ricevute".

Le conclusioni della Corte di Cassazioni, dunque, confermano un orientamento consolidato sia nell'ambito civilistico che in quello contabile: l'albergatore che incassa l'imposta di soggiorno da coloro che alloggiano presso la propria struttura ricettiva, con obbligo di versarla successivamente al Comune, ha un rapporto di servizio pubblico (con compiti eminentemente contabili) con l'Amministrazione locale e, per via del maneggio di denaro pubblico di cui ha la disponibilità materiale, è obbligato alla resa del conto, ricoprendo di fatto la qualifica di agente contabile; pertanto, se questi non versa quanto incassato, sussiste una responsabilità erariale e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti.

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