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04/09/2018 - Aumenti di capitali per le partecipate con prova della motivazione

tratto da lapostadelsindaco.it

Aumenti di capitali per le partecipate con prova della motivazione

 04/09/2018 Società Partecipate

Quando si parla di aumento di capitale in una società partecipata, si deve fare riferimento all'articolo 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in cui viene esplicitato in ogni passo il percorso deliberativo da seguire, con dettaglio riguardo cosa vada ad essere compreso (o ricompreso) quando si parla di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, perché questo aspetto si estende anche alla sottoscrizione di aumento di capitale.

Nell'articolo 8 troviamo anche specifiche riguardanti il modo in cui queste disposizioni coinvolgano l'acquisto di partecipazioni in società quotate da parte di una pubblica amministrazione, ma solo "casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio", cioè nel caso che un Comune od ente al momento dell'acquisto non possegga già quote della società, ovvero che non abbia già alcuna partecipazione. La specifica per cui "l'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima" riportata nel comma 2 dell'articolo 8, fa rimane in dubbio sul fatto che queste procedure siano da eseguire anche per le partecipazioni indirette.

Ad aumentare il caos burocratico, l'articolo 8 rimanda a sua volta all'articolo 7, commi 1 e 2. Nel comma 1 troviamo la specifica che a deliberare deve essere il consiglio comunale, mentre il comma 2 è a sua volta non ben definito, arrivando a rimandare anche all'articolo 5, comma 1. Insomma, la questione rimane tutt'altro che limpida, in primo luogo perché non si prende ad oggetto l'intero articolo 5, ma solo il comma 1, che a sua volta aumenta l'incertezza richiedendo che "l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all' articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell' azione amministrativa".

Si finisce a chiedersi se la procedura sia valida anche in caso di un solo aumento di capitale proporzionato alla propria quota di partecipazione. Pare quindi che la richiesta di motivazione trovi senso solo in caso si stia parlando di una nuova partecipazione o, nel caso sia previsto da una norma, se si desidera aumentare la propria quota in maniera percentuale, acquisendo le azioni da altri. Se l'intento del Comune è sottoscrivere la sua quota di possesso, nei limiti, non pare richiesta la motivazione,  diventando necessaria in caso si desideri acquisire anche l'inoptato.

E se ci si ritrova la propria quota aumentata perché gli altri soci non decidono di sottoscrivere l'aumento? Un altro problema, che pare risolto in maniera implicita seguendo il discorso fatto per l'inoptato: ogni socio può scegliere liberamente (al momento della decisione) come comportarsi per quanto lo riguarda, anche se l'aumento di capitale comporta, in via fortuita, l'aumento della percentuale in suo possesso. Quindi, se il Comune socio opta per la sottoscrizione in proporzione della sua quota, non sarà tenuto a seguire l'iter definito nell'articolo 5, invece, in caso voglia acquistare le azioni di terze parti allora sarà tenuto a seguirlo, con il relativo obbligo di motivazione.

Articolo di Massimo Chiappa

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