01/09/2018 - Illegittimo affidamento diretto del servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti e randagi
Illegittimo affidamento diretto del servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti e randagi
M. Lucca (La Gazzetta degli Enti Locali 3/9/2018)
"È noto che, ai sensi dell’art. 4 ultimo periodo della legge 14 agosto 1991, n. 281 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), gli Enti locali, singoli o associati, provvedono «a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».
Il precetto normativo segna un percorso operativo per la gestione del servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti e randagi, assegnando la gestione in primis all’Amministrazione locale, ovvero alle associazioni animaliste, ovvero a privati ove sia prevalente la componente volontaristica.
In questa dimensione, la norma, in quanto speciale, non deroga l’ordinaria evidenza pubblica nella scelta del contraente ma limita il campo concorrenziale ad una serie di soggetti in relazione alla ratio di privilegiare quelle particolari organizzazioni che concorrono ad assolvere una funzione sociale, normativa che trova copertura costituzionale nel quarto comma dell’art. 118 Cost. e nella più recente disciplina del c.d. Terzo settore (ex d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
L’Antitrust (Agcm) ha evidenziato che le associazioni di volontariato, anche se non perseguono fini di lucro e siano ispirate da principi solidaristici, sebbene le prestazioni fornite dai collaboratori siano per lo più o totalmente a titolo gratuito, sono imprese allorché svolgono attività economica e, pertanto, non sono di per sé sottratte all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica...
La quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4599 del 26 luglio 2018, interviene sul punto, riaffermando l’esigenza di garantire una procedura aperta prima di individuare il gestore del servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti e randagi, escludendo ogni forma di affidamento diretto, fosse anche alle associazioni di protezione animali."
QUI la sentenza del Consiglio di Stato n. 4599 del 26 luglio 2018