27/10/2018 - Consuntivo e termine di venti giorni di cui all’art. 227, co. 2, del d. lgs. n. 267/2000, posto a presidio dell’attività dei consiglieri.
Consuntivo e termine di venti giorni di cui all’art. 227, co. 2, del d. lgs. n. 267/2000, posto a presidio dell’attività dei consiglieri.
"In base a un consolidato orientamento della giurisprudenza:
Applicando i su esposti principi al caso in esame, osserva il Collegio che:
- la documentazione relativa alla proposta di deliberazione è stata depositata in data 22 agosto 2018 presso la Presidenza del Consiglio comunale per l’esame da parte dei consiglieri;
- il ricorrente ha partecipato alla conferenza dei capigruppo del 23 agosto 2018, dal cui verbale risulta che il Presidente del Consiglio comunale ha stabilito la data della seduta consiliare per l’approvazione del rendiconto, fissata per il 28 agosto 2018, senza che il ricorrente abbia ritenuto di esprimere l’eventuale dissenso; richiedendo, piuttosto, l’invio via mail della documentazione annessa alla proposta di deliberazione nello stesso giorno della riunione (cioè il 23 agosto); evenienza poi verificatasi (cfr. verbale della conferenza, prodotto dal Comune);
- il predetto ha consapevolmente deciso di non partecipare alla seduta consiliare, all’inizio della quale ha dato lettura di una nota, neppure prodotta nel presente giudizio, per poi abbandonare l’aula;
- in ogni caso - e tale dato è troncante - non chiarisce in che modo la scansione temporale per il deposito della documentazione relativa al rendiconto abbia inciso concretamente sull’attività dello stesso; né, d’altro canto, ha dedotto di non avere potuto consultare il materiale documentale o approfondire qualche aspetto della stessa documentazione, la quale, come chiarito, è stata inviata via mail lo stesso giorno della conferenza dei capigruppo su espressa richiesta dei predetti.
Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza del provvedimento impugnato."