23/10/2018 - Ma il codice appalti ammette davvero delle deroghe alla rotazione?
Ma il codice appalti ammette davvero delle deroghe alla rotazione?
S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 23/10/2018)
Il TAR Lazio, Latina, Sez. I, con la recentissima (e lapidaria) sentenza del 18 ottobre 2018 n. 535 ritorna sulla questione della rotazione.
Anche in questo caso, pur dal testo minimalista della pronuncia si evince che il RUP ha proceduto con un avviso di indagine di mercato “aperto” con indizione della gara a distanza di 10 mesi, con invito del pregresso affidatario che giunge ad aggiudicarsi anche la nuova competizione.
Consueta censura degli atti ed annullamento del giudice per violazione del principio di rotazione non risultando neppure l’indicazione delle ragioni dell’invito del pregresso affidatario. Violazione, evidentemente, dell’art. 36 (non vengono citate le Linee guida n. 4 dell’ANAC) e, segnatamente, per il “difetto di specifica motivazione sulle ragioni che abbiano indotto l’Amministrazione a non osservare la rotazione, la violazione del succitato principio di rotazione”.
Il giudice, pertanto, ammette la possibilità di una eccezione alla regola dell’alternanza senza soffermarsi sul fatto che il procedimento (di indagine di mercato) fosse o meno aperto (nel caso di specie, evidentemente, si trattava di un procedimento “sostanzialmente” aperto).