20/10/2018 - Fuori dalle commissioni
Fuori dalle commissioni
Italia Oggi - Venerdì, 19 Ottobre 2018
Nell' ambito di una commissione consiliare consultiva, può essere sostituita, con atto del presidente del consiglio comunale, una consigliera che ha dichiarato la propria indipendenza dalla maggioranza che sostiene il sindaco?
Nella fattispecie in esame la consigliera comunale, nel dichiarare la propria indipendenza dalla maggioranza che sostiene il sindaco, si è sostanzialmente avvalsa della facoltà, prevista dallo Statuto comunale, che consente di «non appartenere ad alcun gruppo». Il regolamento comunale, che disciplina la costituzione dei gruppi, non ripropone la medesima possibilità contenuta nello statuto di autoescludersi dai gruppi, prevedendo che, nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare. In base alle norme statutarie e regolamentari dell' ente i gruppi autonomi possono essere costituiti solo se formati da almeno tre consiglieri. Inoltre, lo statuto rinvia al regolamento la disciplina del funzionamento e della composizione delle commissioni consiliari, nel rispetto del criterio proporzionale.
Il regolamento affida a «ciascun gruppo» il compito di designare i propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti, stabilisce che i consiglieri possono fare parte di più di una commissione e prevede che le sostituzioni siano demandate al singolo capogruppo. Ciò posto, occorre ricordare che le commissioni consiliari previste dall' articolo 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l' unico limite, posto dal legislatore, del rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbano essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto. Il regolamento, a cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell' organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, dovrebbe stabilire anche i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
L' indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia - con l' eccezione della sentenza contraria del Tar Puglia - Lecce n. 516/2013 stabilisce che il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo anche se formato da un solo consigliere, presente in consiglio (Tar Lombardia Brescia 4.7.1992 n. 796; Tar Lombardia, Milano, 3.5.1996, n. 567). Tale principio, peraltro, è stato ribadito dal Consiglio di stato il quale con parere n. 04323/2009 del 14 aprile 2010, ha osservato che «come da consolidata giurisprudenza dalla quale la sezione non intende discostarsi, il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.
In tal caso il criterio di proporzionalità si può esplicare attraverso il voto ponderato (v. anche Tar Lombardia sez. II, 19.11.1996, n. 1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata». Dal complesso della giurisprudenza citata, nonché dalle disposizioni regolamentari dell' ente interessato, si evince che una volta ammessa la costituzione dei gruppi, questi vanno a riflettere la loro composizione all' interno delle commissioni consiliari in proporzione al loro peso complessivo.
Premesso che teoricamente, nel caso di specie, la consigliera, qualora facente parte di un gruppo unipersonale, avrebbe avuto diritto a partecipare a tutte le commissioni, tuttavia, fermi restando dubbi di legittimità in ordine alla facoltà concessa dallo Statuto comunale di escludersi da ogni gruppo, il concreto esercizio del diritto di autoesclusione da parte del consigliere comunale impedisce allo stesso, ai sensi del regolamento, di essere designato all' interno delle commissioni; ciò in quanto il diritto di designare rappresentanti all' interno delle commissioni, riservato esclusivamente ai capigruppo, può essere esercitato solo nei confronti dei consiglieri facenti parte di un «gruppo».
L' interessata, pertanto, proprio perché collocatasi all' esterno della struttura dei gruppi, non potrebbe rivendicare alcuna lesione dei propri diritti, non avendo assunto la titolarità di alcun gruppo. Ciò, peraltro, è confermato dalle già richiamate norme che consentono la costituzione dei gruppi unipersonali solo nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, e la costituzione di nuovi gruppi solo se formati da almeno tre consiglieri, condizioni che, dunque, non si verificano nei riguardi della fattispecie esaminata.