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19/10/2018 - Cassazione: non c’è un limite minimo per segnalare un autovelox

tratto da governolocale.net

Cassazione: non c’è un limite minimo per segnalare un autovelox

 Santo Fabiano

La Corte di Cassazione, con ordinanza 25993/2018 (link in fondo alla pagina) esamina il ricorso di un Comune relativo al contestato accertamento di una violazione al codice della strada, mediante autovelox, in presunta violazione del mancato preavviso mediante l’opposizione della mancata segnaletica, nel rispetto di una congrua distanza dall’apparecchiatura, anche perchè ciò non era menzionato nel verbale di contestazione dell’infrazione.

La persona a cui è stata accertata l’infrazione ottiene ragione, sia dinanzi al giudice di pace, sia in appello. Ma la Corte di Cassazione, accoglie invece, la tesi difensiva del comune affermando che  la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata e la circostanza che, nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox”, non sia indicato, se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

Aggiunto, inoltre la Corte che,  ai sensi dell’art. 2, d.m. 15 agosto 2007 i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

A maggior chiarezza, si osserva che né la legge, né il DL n. 117 del 2007, né altra normativa successiva, indica le caratteristiche che debba avere il segnale di avvertimento perché ciò che conta è che si tratti di strada sottoposta a rilevazione elettronica della velocità e che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocità, sia segnalata agli utenti, nei termini di cui si è detto, con qualunque strumento purché sia adeguato e comunque, visibile, indipendentemente, però che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o di cartello verticale luminoso a luce intermittente.

D’altra parte, lo stesso art. 2, del DL n. 117 del 2007 al comma 6 bis specificando che “(…) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi -conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice (….)”, lascia ampia libertà, nella scelta dello strumento segnaletico utilizzando, proprio la disgiunzione “o”: o cartelli o dispositivi luminosi.

testo dell’ordinanza

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