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18/10/2018 - Alla Corte Costituzionale il decreto “furbetti del cartellino”.

tratto da iusmanagement.org

Alla Corte Costituzionale il decreto “furbetti del cartellino”.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, ordinanza n. 76 del 9 ottobre 2018

Una dipendente dell’Ufficio turismo di un Comune avrebbe falsamente attestato la propria presenza in servizio nei giorni 20, 22, 27 e 29 marzo 2017 tra le 17:00 e le 18:00. La X infatti, pur uscendo effettivamente alle 17:00, avrebbe attestato la propria presenza sino alle ore 18:00.
L’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001, comma 3-quater, ultima parte dell’ultimo periodo, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 116/ 2016, impone un minimo sanzionatorio (“sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”), e quindi, in ipotesi di fondatezza della contestazione relativa al danno all’immagine, impedisce al Collegio di dare rilevanza ad altre circostanze specifiche peculiari e caratterizzanti il caso concreto, come impone al Giudicante un verdetto condannatorio pur in presenza di condotte marginali e tenui che abbiano prodotto un pregiudizio minimo e poco significativo, violando sia il principio di proporzionalità che quello della gradualità sanzionatoria.
Nel caso concreto questa Corte, stante la fondatezza dell’azione e nonostante la tenuità del fatto e il carattere lieve delle violazioni riscontrate (pochissime ore di falsa attestazione in relazione a quattro giornate non reiterate), dovrebbe applicare il minimo sanzionatorio che appare, alla luce della fattispecie concreta, eccessivo, sproporzionato e irragionevole.
Per quanto sopra esposto, questa Sezione, dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (recante “modifiche […] in materia di licenziamento disciplinare”), dispone, in conseguenza, la sospensione del giudizio in epigrafe, ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

sullo stesso argomento vedi: Timbratura del cartellino, danno all'immagine sproporzionato se la violazione è di poche ore

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