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12/10/2018 - Nuovo CCNL Funzioni locali: assunzione categoria giuridica D3

tratto da self-entilocali.it

Basilicata, del. n. 36 – Nuovo CCNL Funzioni locali: assunzione categoria giuridica D3

Pubblicato il 11 ottobre 2018


Un sindaco ha chiesto quale sia il momento iniziale di una procedura concorsuale per l’assunzione di personale al fine di determinare la normativa applicabile alla medesima procedura.

L’ente ha evidenziato di aver avviato un concorso per la copertura di un posto di funzionario direttivo tecnico – posizione giuridica D3, approvando il relativo bando di concorso e modello di domanda.

Tuttavia, nelle more della pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta ufficiale, vi è stata, in data 21 maggio 2018, la sottoscrizione definitiva del CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, i cui effetti decorrono dal 22 maggio 2018.

Tale contratto, all’art. 12, comma 9, contiene una disposizione che recita “Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, siano tuttora in corso procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5.”.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 36/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno evidenziato che il concorso pubblico, così come ogni altra procedura concorsuale (ad es. procedura per l’affidamento di un contratto pubblico) deve essere espletato sulla base della normativa e delle regole vigenti alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Ciò in quanto gli atti posti in essere anteriormente alla pubblicazione, per estratto, del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale (quali la determina di approvazione del bando) hanno efficacia meramente interna e non sono in grado di determinare alcun affidamento tutelabile in capo ai cittadini potenzialmente interessati al concorso.

Solo la pubblicazione del bando di concorso, in quanto atto ad efficacia esterna teso a rendere conoscibile alla generalità dei consociati la volontà dell’amministrazione in merito all’esistenza della procedura selettiva, ai requisiti di ammissione, alle modalità di partecipazione, alle regole della procedura e ai criteri di valutazione, ha l’effetto di cristallizzare la normativa applicabile allo stesso.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Basilicata del. n. 36 -18

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