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12/10/2018 - Assunzioni stagionali: non sono finanziabili con l’imposta di soggiorno

tratto da self-entilocali.it

Campania, del. n. 114 – Assunzioni stagionali: non sono finanziabili con l’imposta di soggiorno

Pubblicato il 11 ottobre 2018


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare l’introito dell’imposta di soggiorno per l’assunzione di personale (stagionale) da impiegare nei servizi turistici ed in particolare a rafforzamento del servizio di vigilanza urbana a fronte di esigenze connesse al flusso turistico.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 114/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 4 del d.lgs. 23/2011 attribuisce ad alcune tipologie di enti locali, tra cui i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di istituire la cd. imposta di soggiorno, “a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché’ dei relativi servizi pubblici locali”.

Il legislatore si limita ad indicare il presupposto dell’imposta (il soggiorno nelle strutture ricettive localizzate entro il territorio degli enti locali impositori) e i soggetti passivi (gli ospiti delle suddette strutture).

Inoltre, alla luce del principio di riserva di legge in materia tributaria ex art. 23 Cost., la disposizione individua il tetto massimo dell’imposta e il modus di modulazione della stessa, per cui il tributo deve applicarsi “secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”.

Infine, il legislatore indica a grandi linee la destinazione del gettito del tributo, disponendo che le entrate devono essere dirette a “finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali“.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’assunzione di personale per il periodo stagionale in un Comune a forte destinazione turistica non può essere considerata un intervento in materia di turismo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 114 -18

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