12/10/2018 - Anche i comuni coinvolti nelle nuove disposizioni sulla sicurezza pubblica
Anche i comuni coinvolti nelle nuove disposizioni sulla sicurezza pubblica
di Roberto Rossetti - Comandante Polizia Locale
Il Governo ha ritenuto di intervenire con urgenza per prevedere ulteriori misure per individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario ed introdurre norme per rafforzare i dispositivi di sicurezza pubblica dalla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata, per migliorare il circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e per questo ha emanato il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, (c.d. "Decreto Salvini"), pubblicato nella G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018, il quale è suddiviso in 4 titoli e nei primi due, rispettivamente:
- disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;
- disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;
- sono contenute norme di diretto interesse dei comuni e della Polizia Locale.
All'art. 13, rubricato: "Disposizioni per l'iscrizione anagrafica", viene stabilito che il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento, attuando una modifica all'art. 4, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, in materia di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 445 del 2000, "documento di riconoscimento" è ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare.
L'accesso ai servizi previsti per i richiedenti la protezione internazionale è assicurato nel luogo di domicilio, mentre, in precedenza, erano erogati nel luogo di residenza. L'art. 5-bis, D.Lgs. n. 142 del 2015 (introdotto dall'art. 8, D.L. n. 13 del 2017), che prevedeva l'iscrizione anagrafica del richiedente la protezione internazionale ospitato nei centri di prima accoglienza è abrogato.
Per la prevenzione del terrorismo, l'art. 17 del decreto in commento, prevede che gli esercenti l'attività di noleggio di veicoli senza conducente (disciplinata dal D.P.R. n. 481 del 2001) comunicano al centro elaborazione dati delle Forze di Polizia di cui all'art. 8, L. n. 121 del 1981, i dati identificativi contenuti nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo.
La comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e, comunque, con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Le modalità tecniche dei collegamenti per effettuare le comunicazioni verranno definite con successivo decreto ministeriale e, in ogni caso, i dati saranno conservati per un periodo non superiore a 7 giorni.
Il Centro elaborazione dati effettua un raffronto automatico con le risultanze dei suoi archivi e, qualora emergano situazioni potenzialmente rilevanti ai fini anti terrorismo, provvede ad inviare una segnalazione di allerta alle Forze di Polizia per attivare iniziative di controllo, anche al fine di procedere ai rilievi segnaletici delle persone sospette.
Per migliorare l'accesso alle informazioni in possesso delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 18, D.L. n. 113 del 2018, gli operatori di Polizia Locale dei comuni con oltre 100 mila abitanti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procedono al controllo ed all'identificazione delle persone, possono accedere alle informazioni contenute nel CED interforze, di cui all'art. 8, L. n. 121 del 1981, limitatamente alla verifica di eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. Questa facoltà si aggiunge a quella già prevista della possibilità di interrogare la stessa banca dati, dall'art. 16-quater, D.L. n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68 del 1993 (schedario dei veicoli, schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti nonché accesso alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati).
Con l'art. 19, D.L. n. 113 del 2018, si estende alla Polizia Locale dei comuni con oltre 100 mila abitanti, la possibilità di sperimentare l'arma ad impulsi elettrici, comunemente denominata "taser". Per attuare tale sperimentazione i comuni dovranno dotarsi di uno specifico regolamento emanato con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato - regioni e con oneri a completo carico degli enti locali.
Con l'art. 20, si estende l'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (cd "Daspo"), che ora potrà essere adottato anche nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159e cioè agli indiziati di delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (art. 51, comma 3-quater, c.p.p.) e a coloro che pongano in essere atti diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del c.p. (dei delitti di comune pericolo mediante violenza all'interno dei delitti contro l'incolumità pubblica) o dagli artt. 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 306 (formazione e partecipazione a banda armata), 438 (epidemia), 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 605 (sequestro di persona) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) c.p., nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale, ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-sexies, c.p..
Con l'art. 21 l'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane, previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana, come indicato nell'art. 9, comma 3, D.L. n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48 del 2017, è ora applicabile alle aree su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico (i presidi sanitari e le aree destinate alle fiere, ai mercati ed ai pubblici spettacoli, sono le aree introdotte dal decreto in commento).
Per espressa previsione dello stesso Ministro, il decreto potrà essere modificato nel suo contenuto, anche se non nella sostanza, nel procedimento di conversione in legge che ha appena avviato il suo iter parlamentare.