10/10/2018 - Sezione di controllo Liguria deliberazione n. 105/2018 Enti locali – Trattamento accessorio – applicazione limiti finanza pubblica
Sezione di controllo Liguria deliberazione n. 105/2018 Enti locali – Trattamento accessorio – applicazione limiti finanza pubblica
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I magistrati in materia di limiti di finanza pubblica da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa del personale, evidenziano che: “in linea generale, i compensi aventi fonte nei contratti, atti o azioni adottate dagli enti locali ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997 (o meglio della quota dei fondi per la contrattazione integrativa alimentati da tali risorse), risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti; in quest’ultima ipotesi, una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti prescritti dalle deliberazioni adottate, in sede nomofilattica dalle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti”. (Sezioni Riunite, deliberazione n.7/2011/CONTR; Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 21/2014/QMIG, n. 26/2014/QMIG, n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG).