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10/10/2018 - Redazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso e motivazione della valutazione

tratto da giustizia-amministrativa.it

Redazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso e motivazione della valutazione

 

Concorso – Criteri di valutazione - Genericità – Esclusione.

Concorso – Prove – Valutazione – Voto numerico – Sufficienza – Limiti.

     I criteri di valutazione che la Commissione di concorso redige nella prima riunione ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove; occorre pertanto che vangano formulati anche i criteri motivazionali ovvero i pesi valutativi in base ai quali attribuire il punteggio complessivo riservato alla singole prove (1).

     Se è vero che il voto numerico è sufficiente ad esprimere il giudizio sulle prove di un pubblico concorso, allorché disposizioni specifiche e settoriali stabiliscano invece una diversa regula iuris, sancendo la necessità che venga allestito in aggiunta all’espressione di un voto numerico, anche un giudizio discorsivo, quantunque sintetico, è illegittimo l’operato della Commissione che abbia formulato la valutazione delle prove mediante l’espressione solo di un punteggio numerico(2).

 

(1) In termini v. Tar Lazio, sez. III bis, 25 luglio 2018 n. 8426

(2) Ha ricordato il Tar che la Corte costituzionale ha sancito da tempo che nei concorsi pubblici la valutazione dei candidati è sufficientemente espressa con un voto numerico, idoneo a condensare la motivazione, avendo affermato che "il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico (o di un esame di abilitazione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti" (Cons. St., sez. IV,19 luglio 2004, n. 5175; id., sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939; id., sez. III 28 settembre 2015 n. 4518; id., sez. V, 30 novembre 2015, n. 5407). Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175).

Ciò posto, deve tuttavia pervenirsi a diversa ed opposta soluzione allorchè disposizioni specifiche e settoriali stabiliscano invece una diversa regula iuris, sancendo, come nella specie, la necessità che venga allestito in aggiunta all’espressione di un voto numerico, anche un giudizio discorsivo, quantunque sintetico.

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