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09/10/2018 - Società: giurisdizione contabile solo se in house

tratto da self-entilocali.it

Società: giurisdizione contabile solo se in house

Pubblicato il 8 ottobre 2018


 

La società non partecipata al 100% da capitale pubblico e non soggetta al controllo analogo da parte dei comuni soci tramite la subordinazione degli organi societari, non è riconducibile alla società in house.

Di conseguenza, spetta al giudice ordinario e non alla Corte dei conti decidere sull’azione di responsabilità promossa nei confronti dei dipendenti.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 230 depositata il 2 ottobre 2018.

L’articolo 12 del d.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” prevede la giurisdizione della Corte dei conti in relazione al «danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house».

Tale previsione normativa ha recepito gli approdi della giurisprudenza di legittimità che, da tempo,

ha radicato l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sulla sussistenza dei requisiti propri della società in house (Cass. SS.UU. 20.3.2018 n. 6929; Cass., ordinanza 15.05.2017 n. 11983; Cass. SS.UU. 25.11.2013 n. 26283).

Come evidenziato dai giudici contabili una società può essere considerata in house se, sulla base di quanto previsto nelle disposizioni dello statuto della società, sussistono contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • sia costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi;
  • le azioni non possano per statuto appartenere neppure in parte a soci privati;
  • esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e sia assoggettata a forme di controllo da parte del socio pubblico analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, così da implicare una subordinazione dei suoi organi amministrativi alla volontà del controllante al punto da renderla assimilabile ad una sua articolazione interna.

Nel caso di specie la Società, costituita per la gestione delle farmacie pubbliche, risultava partecipata da Comuni per il 99,42%, mentre la restante parte del capitale apparteneva a soggetti privati (dipendenti farmacisti).

Difettando in primis la partecipazione totalitaria pubblica e, inoltre, l’assoggettamento della società a forme di controllo analogo da parte dei Comuni soci, i giudici contabili hanno escluso la giurisdizione contabile.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Toscana sent. n. 230-18

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