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05/10/2018 - Criterio di calcolo della misura delle indennità degli amministratori degli enti locali

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Criterio di calcolo della misura delle indennità degli amministratori degli enti locali

di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell'Unione dei Comuni Colline Matildiche

La Corte dei conti-Piemonte si pronuncia sulla richiesta di un Sindaco, formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, relativamente all'individuazione del criterio di calcolo della misura delle indennità degli amministratori degli enti locali; con la delibera 12 settembre 2018, n. 94, infatti, la Sezione risponde al quesito posto ovvero se, ai fini dell'individuazione del criterio per il calcolo delle indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori comunali, che vengono determinate in base a diversi scaglioni di popolazione, la popolazione residente debba essere calcolata sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento (art. 37, comma 4, TUEL) ovvero sulla base dei dati Istat del penultimo anno antecedente quello in corso, ai sensi del disposto dell'art. 156, comma 2, TUEL.

In altri termini, il giudice si esprime sulla corretta determinazione delle norme da applicare per individuare la dimensione demografica del Comune, al fine di allineare al suo andamento le indennità di funzione spettanti agli amministratori, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119; il citato D.M., infatti, ha fissato le indennità di funzione degli amministratori locali e le loro percentuali d'incremento in relazione ad una serie di criteri, fra cui la dimensione demografica degli enti, senza tuttavia specificare se ciò debba essere riferito alla popolazione legale accertata dall'ISTAT alla data del censimento decennale (9 ottobre 2011), oppure alla consistenza della popolazione risultante da più recenti rilevazioni dell'ISTAT.

Al riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'autorevole pronuncia della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delibera n. 7/SEZAUT/2010/QMIG del 21 gennaio 2010) che, sviscerando preliminarmente la problematica in esame, afferma che:

- sia l'art. 37, comma 4, che l'art. 156, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedono una suddivisione per dimensioni demografiche degli enti locali, facendo però riferimento a parametri differenti:

- per l'art. 156, comma 2, la popolazione da considerarsi è quella residente accertata dall'ISTAT "alla fine del penultimo anno precedente.." a quello di riferimento;

- per l'art. 37, comma 4, il criterio da applicarsi è quello della popolazione risultante dall'…ultimo censimento ufficiale..";

- il D.M. n. 119 del 2000, recante il regolamento d'attuazione per la determinazione della misura delle indennità di cui trattasi, è stato emanato ai sensi del comma 9, art. 23L. 3 agosto 1999, n. 265, in cui è stabilito che l'articolazione delle indennità in oggetto vanno rapportate alle dimensioni demografiche degli enti, "...tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente..": anche questa norma rapporta le indennità di funzione ad una popolazione intesa dinamicamente e non ad un dato limitato e statico così come espresso dal censimento;

- lo stesso riferimento è contenuto nell'art. 82, comma 8, lett. b), TUEL, che contiene espressioni identiche.

La menzionata pronuncia, ad ogni buon conto, opta per una soluzione che tende a rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico e non ad un dato limitato e statico, così come espresso dal censimento, posto che il reiterato riferimento a modifiche stagionali della popolazione e, più in generale, a dati demografici di recente acquisizione, evidenzia la volontà legislativa di attualizzare il più possibile il parametro di riferimento espresso nell'art. 156, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, cioè a dire il criterio della "..popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente..".

Ciò premesso, la Corte dei conti-Piemonte evidenzia come la generalità del criterio di cui all'art. 156 TUEL, a fronte della specificità di quello di cui all'art. 37 TUEL, è già stata sottolineata in altre occasioni dalla giurisprudenza consultiva contabile (tra le altre, si veda Corte dei conti-Campania, parere n. 12/2009 del 5 marzo 2009) e, in conclusione, condividendo gli arresti pretori rammentati nella deliberazione e privilegiando, in relazione alla questione posta, il dato più aggiornato rispetto a quello emergente dall'ultimo censimento decennale periodico, non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento sopra richiamato, che ancora il metodo di calcolo della popolazione residente al criterio dinamico del dato Istat del penultimo esercizio antecedente piuttosto che a quello limitato e statico dell'ultimo censimento.

Corte dei conti-Piemonte, Sez. contr., Delib., 12 settembre 2018, n. 94

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