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03/10/2018 - Società in house: illegittimo lo statuto che limita i poteri del Cda all’ordinaria amministrazione

tratto da self-entilocali.it

Società in house: illegittimo lo statuto che limita i poteri del Cda all’ordinaria amministrazione

Pubblicato il 2 ottobre 2018


L’esercizio del controllo analogo sulla società in house non può comportare una deroga al principio secondo il quale la gestione dell’impresa è di esclusiva competenza dell’organo gestorio.

Se da un lato la competenza degli amministratori può essere, in vario modo, limitata attraverso i poteri di direttiva, indirizzo, autorizzazione o avocazione propri dell’ente pubblico controllante, dall’altro non è possibile annullare tutti i poteri gestionali dell’affidatario in house limitandone la competenza alla sola ordinaria amministrazione.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, con la sentenza n. 20276 depositata il 2 luglio 2018.

Nel caso di specie l’assemblea straordinaria di una società interamente partecipata aveva deliberato di modificare lo statuto sociale, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016, introducendo, in particolare, una clausola che limitava i poteri del consiglio di amministrazione alla sola amministrazione ordinaria e per converso attribuiva all’assemblea i poteri di straordinaria amministrazione.

Il notaio rogante si era rifiutato di procedere all’iscrizione, nel registro delle imprese, della deliberazione di modifica dello statuto, ritenendo tale clausola non conforme al modello civilistico delle società di capitali che attribuisce la gestione dell’impresa esclusivamente all’organo amministrativo.

Dello stesso avviso il Tribunale secondo cui l’articolo 16, comma 2, lett. a) del d.lgs. 175/2016, nella parte in cui stabilisce che “gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile”, consente di derogare al modello societario civilistico solo se funzionale alla realizzazione del controllo analogo da parte dell’ente pubblico controllante.

Sebbene l’ente pubblico sia tenuto a esercitare una influenza dominante sulla gestione societaria, attraverso poteri di direttiva, indirizzo, autorizzazione, veto, è da escludersi che l’esercizio del controllo analogo possa giungere ad eliminare o compromettere la competenza e l’autonomia decisionale dell’organo amministrativo della società controllata.

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