03/10/2018 - Il segretario comunale secondo Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza 617/2018
Il segretario comunale secondo Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza 617/2018
"Orbene, non può che ribadire il Collegio quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza: “Secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 2, TUEL, il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e, soprattutto, funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In tale prospettiva, ancorchè il legislatore abbia eliminato l'obbligatorietà del parere del Segretario generale, l'art. 97 del TUEL ha potenziato la posizione di garanzia del Segretario generale concernente la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, intestandogli precisi obblighi di protezione (collaborazione e assistenza nei confronti degli organi dell'ente) e di controllo (sovrintendenza e coordinamento nei confronti dei dirigenti ex art. 97 comma 4, TUEL), cosicchè la funzione di assistenza giuridico-amministrativa impone al Segretario comunale l'adozione di iniziative atte a orientare e mantenere l'azione amministrativa dell'ente nell'ambito dei canoni della legalità” (Conti Sez. II App., 17/02/2015, n. 65)."