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02/10/2018 - Disponibilità di un ufficio operativo: basta l’impegno in fase di gara

tratto da self-entilocali.it

Disponibilità di un ufficio operativo: basta l’impegno in fase di gara

Pubblicato il 1 ottobre 2018


E’ anticoncorrenziale la clausola del bando di gara che richiede alle imprese partecipanti, quali requisiti di partecipazione alla gara o criteri tecnici per il riconoscimento di un maggior punteggio, il possesso di sede operativa entro una certa distanza rispetto al servizio da espletare o la disponibilità di strutture o uffici operativi prima dell’aggiudicazione della gara.

Questo il principio ribadito dal Tar Valle d’Aosta con la sentenza n. 44 del 17 settembre 2018.

Nel caso di specie il disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa prevedeva l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (+ 6 punti), nel caso di dimostrazione della “presenza di un ufficio operativo nel raggio di 80 km dalla sede dell’assicurato”.

Tale previsione, come ribadito dai giudici amministrativi, deve essere interpretata in modo da essere compatibile con i principi e le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti pubblici.

In particolare, il maggior punteggio va riconosciuto a chi al momento della partecipazione alla gara si offra di dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un ufficio operativo conforme alla previsione del disciplinare, dovendo poi, il concorrente vincitore che abbia fatto valere tale requisito, effettivamente garantire l’esistenza dell’ufficio per tutta la durata del rapporto contrattuale.

E’ evidente, infatti, che attribuire un punteggio (peraltro rilevante) al solo concorrente che possiede già al momento dell’offerta un ufficio operativo nel raggio di 80 Km dalla sede dell’assicurato, significa di fatto discriminare sotto il profilo territoriale quegli operatori economici che abitualmente operano in paesi stranieri o comunque al di fuori del territorio indicato nelle regole di gara, avvantaggiando in modo eccessivo e, a ben vedere, ingiustificato, quegli operatori che già si trovano ad operare in detto territorio.

Come ribadito in più occasioni dalla Corte Costituzionale, discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza e con il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro (in questo senso, si vedano C. Cost., 26 giugno 2001 n. 207 e 22/12/2006, n. 440).

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