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8/11/2018 - L'autore di un esposto resta riservato. Non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

L'autore di un esposto resta riservato. Non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato

di Stefano Manzelli - Funzionario di polizia locale, consulente enti locali

Inutile chiedere alla polizia municipale copia dell'esposto o della segnalazione da cui è partito un controllo. Anche se la giurisprudenza a volte si esprime diversamente non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato. Lo ha stabilito il T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, con la sentenza n. 772 del 17 ottobre 2018. Il gestore di una palestra sottoposto ad un controllo di polizia amministrativa non ha gradito la visita degli agenti della polizia locale e ha richiesto formalmente accesso agli atti per conoscere l'eventuale esposto, segnalazione o dichiarazione che ha sollecitato l'attività ispettiva della polizia municipale. Contro il successivo diniego del comune di Bologna l'interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. A parere del Tar infatti, la conoscenza del nominativo del denunciante esula dalle finalità del D.Lgs. n. 33 del 2013 finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La conoscenza della fonte dell'origine di un controllo di polizia, specifica la sentenza, "non risponde a nessun interesse di colui che subisce l'attività ispettiva, poiché, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l'interessato possono nascere solo dall'esito del controllo". In buona sostanza anche se una parte della giurisprudenza evidenzia che non c'è alcuna ragione per nascondere il nome di chi presenta un esposto o una segnalazione, a parere del Tar felsineo è prevalente il diverso contrapposto orientamento. Ovvero che l'esposto o la segnalazione da cui prende origine un controllo di polizia non può essere oggetto di accesso agli atti "poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato".

QUI T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 17 ottobre 2018, n. 772

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