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22/11/2018 - Sull'affidamento diretto del patrocinio legale

tratto da federalismi.it

 DI ALESSANDRO RUSSO

 Sull'affidamento diretto del patrocinio legale

Con il parere n. 2017/2018 pubblicato il 3/08/2018 la Commissione speciale del Consiglio di Stato esprime un giudizio sulle linee guida per l’affidamento del servizio legale dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione in consultazione dal 10 aprile 2017. La Commissione afferma preliminarmente che le linee guida sull’affidamento dei servizi legali hanno natura di provvedimento amministrativo e non sono vincolanti: le stazioni appaltanti vi si potranno  discostare, motivando adeguatamente la decisione. Il Collegio prosegue specificando che per l’affidamento dei servizi legali vengono in rilievo due particolari tipologie di contratto: il contratto d’opera intellettuale, in cui il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale, ex artt.  2222 ss. del codice civile; ed il contratto di appalto di servizi, che presuppone che l’appaltatore esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ex artt. 1655 ss. del codice civile. Secondo la Commissione speciale il contratto d’opera intellettuale sarebbe la modalità ordinaria di affidamento del servizio legale; talvolta però il cliente richiederebbe una prestazione continuativa, resa da uno o più avvocati organizzati che si impegnano a trattare l’intero contenzioso del cliente: <<In questo caso si tratta di un vero e proprio “servizio”, vale a dire la messa a disposizione di una struttura imprenditorialmente organizzata destinata a soddisfare i bisogni del committente di volta in volta che essi si presentano. L’oggetto della prestazione, quindi, è predeterminato quanto alla sua natura giuridica (attività legale) ma il suo contenuto non è predeterminato al momento dell’affidamento del servizio, bensì si definisce al bisogno.>>. Il Collegio ritiene che le Pubbliche Amministrazioni di rilevanti dimensioni, che esercitano funzioni in settori ben determinati ed omogenei la cui attività può dar luogo a frequenti contenziosi, magari seriali, avvertano l’esigenza di rivolgersi ad un insieme di professionisti, organizzato, disponibile a trattare tutte le controversie nelle quali l’ente dovesse essere coinvolto. Si tratterebbe quindi di un incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali, organizzate sulle base dei bisogni dell’ente. Così il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiederebbe un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale… (segue)

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