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22/11/2018 - Concorsi Pubblici, validità titoli nel curriculum: quali sono le regole da applicare ai fini della valutazione? La risposta del Consiglio di Stato.

tratto da lentepubblica.it

Pubblicato da lentepubblica.it il 21 novembre 2018

Concorsi Pubblici, validità titoli nel curriculum: quali sono le regole da applicare ai fini della valutazione? La risposta del Consiglio di Stato.


A chiarire i dubbi in merito alla validità dei titoli inseriti nel curriculum è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6093/2018.

Il punto centrale della controversia è costituito dal mancato riconoscimento al candidato del punteggio relativo ad un corso di specializzazione quadriennale conseguito presso una scuola di specializzazione riconosciuta (2 punti) ed ad uno stage presso una pubblica amministrazione (1,5 punti) in quanto indicati nel curriculum, ma non nella domanda di partecipazione.

L’attribuzione di tali punteggi le avrebbe consentito il collocamento al primo posto della graduatoria.

Nelle procedure concorsuali, elemento fondamentale per l’ammissione dei candidati e per la valutazione dei titoli in loro possesso è costituito dal bando di concorso.

In tale quadro normativo, il mancato riconoscimento di alcuni titoli deriva dalla circostanza che gli stessi sono stati indicati esclusivamente nel curriculum ma non nella domanda di partecipazione. Ciò in quanto l’avviso di selezione evidenziava che questi dovevano essere chiaramente indicati nel modulo predisposto dalla Pa, ai sensi degli articoli 45 e 46 del Dpr 445/2000.

Il Legislatore, con una disposizione contenuta nell’ambito del regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ha previsto che nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.

Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di un concorso a pubblico impiego, per cui, la vicenda contenziosa fuoriesce dal perimetro applicativo della norma, ma, soprattutto, non sussiste alcuna discrezionalità nell’attribuzione dei punteggi.

L’attribuzione dei punteggi, quale dato oggettivo, può essere considerato un mero accertamento tecnico e non costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, che richiede un apprezzamento caratterizzato da opinabilità.

In allegato il testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato.

 

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