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21/11/2018 - Commissari di gara: obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

tratto da self-entilocali.it

Commissari di gara: obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Pubblicato il 20 novembre 2018


Non possono far parte della commissione di gara coloro che hanno avuto rapporti – direttamente o indirettamente – con le imprese concorrenti.
Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6299 del 7 novembre 2018.
Nel caso di specie era stata contestata l’illegittimità dell’atto di nomina della commissione di gara, stante l’incompatibilità di due commissari su tre.
In un caso l’incompatibilità derivava indirettamente, per tramite del figlio del commissario, dipendente dell’impresa concorrente.
L’altro commissario, invece, aveva svolto personalmente la propria attività lavorativa presso l’impresa concorrente, seppure in passato (quattordici anni addietro).
I giudici amministrativi hanno ritenuto integrata l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’articolo 42 del codice dei contratti.
La presenza, nella commissione, di commissari legati (seppure in passato o indirettamente per tramite del figlio) alle imprese concorrenti rafforza la percezione di compromissione dell’imparzialità che, invece, deve essere garantita al massimo livello nelle gare pubbliche.
Dunque tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto giudicante si deve astenere.
E il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave “inimicizia” (caso espressamente prevede l’art. 51, comma 3, c.p.c.) nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio di un sostanziale “turbamento” o “offuscamento” del principio di imparzialità.
I giudici amministrativi hanno quindi annullato la delibera di designazione dei componenti della commissione e, conseguentemente gli atti successivi della procedura (e non anche gli atti precedenti, quali il bando ed il disciplinare ed il capitolato che sono anteriori).
La stazione appaltante, pertanto, è stata chiamata a nominare una nuova commissione in modo integrale.
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