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20/11/2018 - Le potenziali passività connesse a contenziosi da inserire nel bilancio di previsione

segnaliamo un articolo da lagazzettadeglientilocali.it

Le potenziali passività connesse a contenziosi da inserire nel bilancio di previsione

P. Morigi (La Gazzetta degli Enti Locali 20/11/2018)

"In questi giorni Comuni e Province sono tutti alle prese con la impostazione del bilancio di previsione, dal momento che la elaborazione dello stesso non si presenta mai semplice e coinvolge non solamente gli uffici economico-finanziari ma tutto l’Ente, dagli amministratori ai dirigenti e funzionari dei diversi servizi.
Probabilmente si porrà un limite al blocco delle aliquote dei tributi, con il quale gli Enti hanno dovuto fare i conti negli ultimi anni, e questo potrà fornire alle voci di entrata qualche elemento di positività da considerare.
Non devono però essere sottovalutate le spese, dal momento che oltre altri interventi nuovi che si intende effettuare per mantenere la funzionalità dei servizi e se del caso effettuare anche nuovi investimenti, non vanno trascurate le voci ordinarie, quelle che impegnano da sole gran parte del bilancio, come pure le passività potenziali che possono rappresentare una mina per i conti dell’Ente, grande o piccolo che sia.
E proprio una pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti, adottata nella seduta dell’8 giugno scorso (si tratta della pronuncia n. 103) ci offre lo spunto per riprendere il contenuto dell’art. 167 del TUEL, quale risulta dopo le modifiche che sono state apportate con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011 e relativi decreti applicativi sull’armonizzazione contabile."

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QUI Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti, n.103 del 8.06.2018

Quella che segue è la descrizione della pronuncia rilevata da servizi.corteconti.it

"Il punto 5.2 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria impone l’obbligo di accantonamento di somme nel fondo rischi contenzioso in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva. Ciò implica che, in presenza di contenziosi di ingente valore, l’Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei medesimi, ai fini di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio. Tali accantonamenti devono, necessariamente, essere già fatti nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna la quale, essendo de iure esecutiva, non rientra più tra le fonti delle c. d. passività potenziali ma tra quelle dei debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria. Al riguardo è, in concreto, decisivo il ruolo dell’Organo di revisione il quale deve periodicamente informarsi sui processi in corso e segnalare la necessità di un pieno ed efficace rispetto dei principi contabili, segnalando esplicitamente tale irregolarità nelle relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi sino ad arrivare all’eventuale punto di non dare parere favorevole alla proposta dei medesimi. In assenza di indicazioni nelle relazioni dell’Organo di revisione e di contestuale sussistenza di contenziosi di non irrisorio valore, la Corte ha il potere di sindacare tale valutazione, indicando la somma che avrebbe dovuto essere accantonata, al fine di assicurare l’effettività dei principi contabili applicati, aventi valenza legislativa, trattandosi di disposizioni di natura meramente tecnica che non sfociano in valutazioni di opportunità o di convenienza, propri del c.d. merito amministrativo. Sul punto, ben può essere richiamata la parallela esperienza del giudice amministrativo che, nel corso degli anni, ha abbandonato l’angusto perimetro del sindacato estrinseco ictu oculi sul singolo atto, per addivenire, ad un sindacato intrinseco sulla legittimità del rapporto giuridico sottostante l’atto medesimo e sulla correttezza nell’applicazione delle norme tecniche , pervenendo, nei casi di attività vincolata, anche solo in concreto, ad accertare l’effettiva spettanza del bene della vita, già predeterminata a livello normativo. Il contrario assunto, che vorrebbe riservare alla discrezionalità dell’ente interessato la scelta valutativa dell’an e del quantum dell’accantonamento fornirebbe sponda a facili elusioni ed omissioni dei canoni comportamentali imposti dalla norma, con conseguente deresponsabilizzazione di tutti gli organi di controllo esterno, tra i quali indubbiamente rientrano le stesse Sezioni Regionali di controllo cui è rimessa, in primis, la verifica della legittimità e regolarità della gestione finanziaria. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote da accantonarsi, il mancato accantonamento incide negativamente sul risultato di amministrazione." 

 

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