19/11/2018 - Politica: l'ignoranza non esclude il reato di peculato per chi si appropria dei contributi
Politica: l'ignoranza non esclude il reato di peculato per chi si appropria dei contributi
I principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 15 novembre 2018.
In qualità di consigliere presso il Consiglio Regionale della Sardegna e Presidente di un gruppo consiliare era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per essere stato ritenuto responsabile dei reati di peculato e falso ideologico.
In particolare, il consigliere secondo le contestazioni si era appropriato della somma complessiva di euro 253.366,73, erogata a favore del gruppo consigliare di appartenenza, attraverso prelievi in contanti (pari a euro 139.306); emissione di assegni bancari e l'utilizzo della carta di credito (per l'importo di euro 77.566,33), attestando falsamente, nei rendiconti presentati, che le somme erano riferite a rimborsi per "spostamenti dalla sede di residenza ad altre località ove svolge attività a favore del gruppo...", "a rimborsi per costi sostenuti direttamente imputabili" al medesimo organo, "perché connesse a compiti svolti per suo conto".
Nel rigettare il ricorso proposto dal Consigliere, la Corte di Cassazione sezione VI Penale con la sentenza del 15 novembre 2018 n. 51759 ha, tra l’altro, ribadito il consolidato orientamento secondo il quale “deve escludersi che l'errore del pubblico ufficiale circa le proprie facoltà di disposizione del pubblico denaro per fini diversi da quelli istituzionali possa assumere qualsivoglia efficacia scriminante perché, pur essendo la destinazione delle somme determinata da una norma di diritto amministrativo, tale norma deve intendersi richiamata dalla norma penale, della quale integra il contenuto”.
Pertanto - conclude la Corte - l'illegittimità della destinazione, anche se imputabile ad ignoranza dell'agente sui limiti dei propri poteri, non si risolve in un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale e, come tale, non vale ad escludere l'elemento soggettivo delreato di peculato che consiste nella coscienza e volontà di far proprie somme di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del suo ufficio.
Enrico Michetti - (18 novembre 2018)