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19/11/2018 - L'obbligo di rimborso al Comune delle spese di bonifica ambientale ricade sotto la giurisdizione ordinaria

tratto da ildirittoamministrativo.it

L'obbligo di rimborso al Comune delle spese di bonifica ambientale ricade sotto la giurisdizione ordinaria

Di Fulvio Graziotto

 NOTA A CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - ORDINANZA N. 20350/2018

Massima: La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

La controversia che attiene alla debenza o meno - da parte del proprietario delle aree - di somme per rimborso al Comune delle spese rlative all'attività di messa in sicurezza e bonifica è di carattere meramente patrimoniale conseguente all'esercizio di un potere amministrativo.

Osservazioni.

La questione era sorta perché una società aveva convenuto in giudizio - avanti al Tribunale ordinario - un Comune chiedendo l'accertamento negativo dell'obbligo di rimborso delle spese per la bonifica e messa in sicurezza di aree appartenenti al patrimonio sociale.

In precedenza, la società aveva impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento col quale il Comune le intimava di adottare gli interventi di mesa in sicurezza e bonifica, ma il T.A.R. aveva annullato l'ordinanza perché non preceduta dall'avviso procedimentale, senza entrare nel merito.

Il Comune comunicava successivamente di avere sostenuto spese per la bonifica, intimandone il pagamento alla società, che ha citato in giudizio il Comune, giudizio poi sospeso in attesa della decisione di appello presso il Consiglio di Stato, al cui esito si è formato l'accertamento giudiziale definitivo in sede amministrativa.

E' però successo che il Giudice ordinario, dopo il deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza aveva rimesso la causa sul ruolo disponendo consulenza tecnica d'ufficio, cui seguiva la richiesta di verifica della congruità delle somme pagate dal Comune.

A questo punto, la società proponeva il regolamento preventivo di giurisdizione, prospettando l'esercizio da parte del giudice civile di poteri spettanti solo alla Pubblica Amministrazione e al Giudice Amministrativo: in sostanza, lamentave la violazione del riparto di giurisdizione da parte del giudice civile, il quale avrebbe esercitato sindacato di legittimità sul provvedimento del comune sotto forma di esercizio del potere istruttorio.

Ma il Consesso, oltre a ribadire la competenza del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo per la controversia di carattere meramente patrimoniale. ha anche sottolineato che la ricorrente - proponendo il regolamento di giurisdizione - aveva inammissibilmente tentato di utilizzare lo strumento processuale riservato alla pronta definizione delle questioni di giurisdizione per sostanzialmente impugnare il provvedimento di nomina di CTU e di conferimento allo stesso dei quesiti indicati: la questione di giurisdizione era estranea alla causa petendi ed alla pronuncia richiesta, in relazione al provvedimento assunto dal giudice, di valenza istruttoria, che come tale non è dotato di stabilità né connotato da profili decisorietà.

Ed inoltre, in tal modo, la società inammissibilmente cerca di utilizzare lo strumento processuale riservato alla pronta definizione delle questioni di giurisdizione per sostanzialmente impugnare il provvedimento di nomina di CTU e di conferimento allo stesso dei quesiti indicati.

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