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16/11/2018 - Posizioni organizzative, taglio delle risorse recuperabile l’anno dopo senza relazioni sindacali

segnaliamo un articolo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Posizioni organizzative, taglio delle risorse recuperabile l’anno dopo senza relazioni sindacali

di Gianluca Bertagna

"Se l'amministrazione riduce temporaneamente le somme a disposizione per le posizioni organizzative, l'anno successivo può tornare al valore iniziale senza nessuna ulteriore relazione sindacale. È questa la sintesi dell'orientamento applicativo CFL 38, pubblicato sul sito dell'Aran nei giorni scorsi."

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Segue il parere Aran CFL38

Può un ente decidere, autonomamente, di ridurre per un anno lo stanziamento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2017, per avvalersi della facoltà di incrementare, nello stesso anno, il Fondo delle risorse decentrate del personale, di cui all’art.15, comma 7, del medesimo CCNL  del 21.5.2018?  Successivamente, potrà ripristinare l’originario ammontare dello stanziamento di cui si tratta? Quale modello di relazioni sindacali è necessario rispettare?

Relativamente a tale problematica, non sembrano sussistere impedimenti  contrattuali a che  un ente riduca per un periodo definito, ad esempio per un anno, lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente, ampliando in tal modo le possibilità di incrementare, per quell’anno, le risorse del Fondo del personale (previo confronto sindacale, ai sensi dell’art.5, comma 2, lett.g), del CCNL del 21.5.2018 e utilizzando gli strumenti dell’art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018).

L’anno, successivo, invece, l’ente potrà ripristinare lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento delle posizioni organizzative, senza necessità di ricorso alla contrattazione integrativa, come previsto dall’art.7, comma 3, lett. u), del CCNL del 21.5.2018.

Infatti, l’intervento della contrattazione integrativa, sulla base della formulazione testuale della disciplina contrattuale, deve ritenersi necessario solo nell’ipotesi di incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative che vada al di là dell’ammontare complessivo di quelle che, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, sono state originariamente stornate dal fondo nell’anno 2018 (anno di partenza del nuovo fondo ex art.67 del CCNL del 21.5.2018 ) e sono state vincolate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

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