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15/11/2018 - Trasferimento di pubblico dipendente con figli minori fino a tre anni di età

tratto da giustizia-amministrativa.it

Trasferimento di pubblico dipendente con figli minori fino a tre anni di età

Pubblico impiego privatizzato - Trasferimento – Per figli minori fino a tre anni di età – Art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 – Deficienze di organico – Diniego – Motivazione specifica – Necessità.

      In materia di trasferimento del dipendente di amministrazioni pubbliche, genitore con figli minori fino a tre anni di età, previsto dall'art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 le esigenze organizzative legate alle deficienze di organico non sono sufficienti ai fini del diniego dell'istanza, ove non siano accompagnate da un'adeguata motivazione che dia conto della peculiare professionalità ovvero specializzazione delle prestazioni resa del soggetto istante, tali da renderlo difficilmente sostituibile (1).

(1) Tar Catanzaro, sez. I, 1 agosto 2018, n. 1494.

Ad avviso del Tar le ordinarie esigenze di servizio non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 atteso che tale disposizione normativa è stata introdotta dal legislatore a tutela dei minori (Tar Milano, sez. III, 21 settembre 2018, n. 2118).

L'amministrazione deve opporre una reale difficoltà conseguente allo spostamento dell'istante e non segnalare quei disagi o inconvenienti che – come nel caso della motivazione del provvedimento impugnato - sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto che così aumenta di un'unità la scopertura dell'organico (Tar Bologna, sez. I, 8 ottobre 2018, n. 742).

La norma di cui all'art. 42 bis, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2001, strumentale alla tutela di valori costituzionali di ragno primario legati alla promozione della famiglia ed al diritto-dovere di provvedere alla cura dei figli applicabile anche al personale delle forze di polizia deve essere interpretata nel senso di ritenere che i "casi o esigenze eccezionali" legittimanti il diniego di trasferimento non possano di norma identificarsi con le carenze di organico dell'amministrazione cedente (Tar Catanzaro, sez. I, 12 giugno 2018, n. 1178).

L’esercizio del limitato potere discrezionale che l’art. 42-bis cit. configura in capo all’amministrazione è correlato ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell’esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale (Cons. St., sez. IV, n. 2426 del 2015).

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