15/11/2018 - Polizia locale e accesso alla videosorveglianza
Polizia locale e accesso alla videosorveglianza
14/11/2018 Osservatorio della settimana
In seguito a delle richieste da parte del comune di Olgiate Olona riguardo la possibilità di visionare anche filmati ripresi da privati cittadini, ai fini di mantenere l'ordine pubblico, il Garante della privacy ha reso noto un parere (n 30246/2016) edito da tempo in materia di videosorveglianza. Nel citato parere si evidenzia come la polizia locale (dello stato e carabinieri) possa visionare in maniera esclusiva ogni filmato ripreso dalle telecamere istallate dal comune al fine di tutelare l'ordine e l'incolumità delle persone e mantenere quindi la sicurezza urbana. Inoltre, si incentivano i privati a istallare sistemi di videosorveglianza che possono tenere monitorate (sotto approvazione dell'amministrazione comunale) anche zone pubbliche; per il privato che investe denaro in questo modo sono infatti previsti incentivi fiscali, regolati dal sindaco locale.
Grazie a questa chiarificazione, finalmente si va verso un'univoca (e innovativa) indicazione riguardo la corretta regolamentazione del trattamento dei dati personali attuato dai comuni con i tradizionali impianti di videosorveglianza cittadina. In materia di videosorveglianza, mancando indicazioni chiare, in seguito alla riforma europea della privacy (stabilita dalla direttiva 680/2016 e dal regolamento 2016/679), fino ad oggi si sono tenute in considerazione soltanto le indicazioni generali del garante stabilite l'8 aprile 2010: la disciplina Gdpr per le normali attività di sicurezza cittadina faceva da perno al trattamento dei dati personali ottenuti con gli impianti di controllo elettronico posti sul territorio. Sottoponendosi alla direttiva UE 2016/680 solo marginalmente, in relazione alle attività di sicurezza e ordine pubblico, come in caso di collegamento interforze tra l'impianto di videosorveglianza comunale con la banca dati dei veicoli rubati del ministero dell' interno.
Stando alla corrente interpretazione la polizia locale si troverebbe a dover gestire alcune complessità burocratiche, ma la risposta del garante pare far luce su molte possibili ombre della questione: prendendo in oggetto il DL n 11 del 23 febbraio 2009, in cui si ammette la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini di garantire la sicurezza urbana, la norma che spiega il trattamento dei dati personali è chiara. Stando alla recente indicazione della Consulta, per sicurezza urbana si intende la "tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Pertanto il trattamento potrà essere effettuato solo da agenti di polizia locale che abbiano la qualifica di agente di pubblica sicurezza".
Definiti gli obiettivi da perseguire per mantenere la sicurezza urbana per mezzo degli impianti comunali di videosorveglianza (rispettando la circolare del 7 febbraio 2012 del Viminale), il trattamento dei dati personali relativo alle riprese del sistema di videosorveglianza, rientreranno nella previsione presente nell'articolo 53, comma 1, del codice, trattandosi di dati destinati alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'articolo è stato recentemente abrogato dal DLgs 51/2018, spostando la disciplina dell'impianto di videosorveglianza dal Gdpr alla direttiva speciale semplificata per le attività di indagine e di polizia
Insomma, oltre ad agevolare il trattamento dei dati, i comuni potranno permettere un uso esclusivo alla polizia locale e allo stato dei propri sistemi di videosorveglianza. Mentre si spinge il privato ad unire i suoi sistemi di videosorveglianza a quelli comunali, al fine (personale) di ricevere sgravi fiscali e a quello (comunitario) di regolarizzare le riprese di zone soggette al pubblico passaggio e mantenere le registrazioni a disposizione per almeno 7 giorni.
Articolo di Riccardo Antonini