15/11/2018 - Diritti di rogito al Segretario comunale - determinazione del “trattamento economico in godimento” - modalità di calcolo e di corresponsione
Diritti di rogito al Segretario comunale - determinazione del “trattamento economico in godimento” da assumere come parametro per l’applicazione del quinto dei diritti di rogito riscossi da corrispondere al Segretario - modalità di calcolo e di corresponsione
QUI la delibera n. 133/2018/PAR Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna
"La deliberazione riguarda la richiesta del parere del Sindaco del Comune di Alseno (PC) relativa alla legittimità della corresponsione dei diritti di rogito al Segretario comunale, nonché la determinazione del “trattamento economico in godimento” da assumere come parametro per l’applicazione del quinto dei diritti di rogito riscossi da corrispondere al Segretario, e la modalità di calcolo e di corresponsione del predetto diritto e la ripartizione tra i Comuni convenzionati della restante quota. La deliberazione conferma il diritto di corresponsione ai Segretari comunali dei diritti di rogito anche ai Segretari comunali di fascia A e B nei comuni privi di personale dirigenziale, principio affermato con la propria deliberazione n. 113 del 14 settembre 2108 che si è conformata alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2018/QMIG. La Sezione delle Autonomie, con la predetta deliberazione, ha rettificato, sulla base di una interpretazione esclusivamente letterale della norma sostenuta da una giurisprudenza costante del Giudice Ordinario, il precedente principio stabilendo che “…i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”. Per quanto attiene alla omnicomprensività dei diritti di rogito o diversamente se siano a carico dell’Ente gli oneri accessori, nonché l’IRAP, la Sezione si è conformata alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMIG che ha enunciato il principio che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico degli Enti. Per gli altri aspetti sottoposti con la richiesta di parere la Sezione per quanto attiene al “trattamento economico in godimento” ha ritenuto di applicare il principio definito per la determinazione del trattamento economico complessivo per l’ applicazione del limite retributivo applicabile ai dipendenti pubblici di cui alla Circolare del n. 8 del 2012 del Ministro per la funzione pubblica, interpretazione da ultimo condivisa anche dall’ Anac con la deliberazione n. 241 del 2017, ossia per trattamento fondamentale e di posizione si dovrà far riferimento al principio della competenza, mentre per il trattamento economico accessorio (es. indennità di risultato) al momento della concreta corresponsione (principio di cassa), con acquisizione, quindi, dei diritti di rogito, riferiti esclusivamente a quelli maturati nell’anno, al bilancio degli enti per essere erogati, nei limiti del quinto del trattamento economico complessivo, al termine dell’esercizio. Ciò consentirà inoltre, con specifico Accordo tra i Comuni convenzionati, di disciplinare la ripartizione dell’eccedenza dei diritti di rogito riscossi al fine di evitare la penalizzazione di un Comune rispetto ad un altro solo in ragione del momento temporale dell’esercizio della funzione rogatoria."