17/11/2018 - Accesso senza motivazioni
Accesso senza motivazioni
Italia Oggi - Venerdì, 16 Novembre 2018
In materia di diritto di accesso dei consiglieri comunali, le norme del regolamento comunale che impongono al consigliere comunale di motivare la propria richiesta di accesso agli atti; ovvero che limitano il diritto di visione degli atti quando ciò si traduca in «un potere di inchiesta, di ispezione o di verifica»; oppure che affidano al sindaco il potere di verificare che l' informazione richiesta attenga al mandato del consigliere, possono considerarsi legittime ai sensi dell' art. 43 del dlgs n. 267/2000?
L' art. 43 del decreto legislativo n. 267/0000 disciplina il diritto di accesso e il diritto di informazione dei consiglieri comunali circa gli atti in possesso dell' amministrazione comunale, utili all' espletamento del proprio mandato. Tale disciplina specifica si differenzia dal pur ampio diritto di accesso riconosciuto al cittadino dall' articolo 10 del medesimo decreto legislativo; infatti il termine «utili», contenuto nella citata disposizione del Tuel, garantisce l' estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l' esercizio del mandato (cfr. Cds n.6963/2010) senza che alcuna limitazione possa derivare dall' eventuale natura riservata delle informazioni richieste (vedi anche Consiglio di stato, sentenza n. 4525 del 5 settembre 2014, che ha richiamato Cds, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963 e 9 ottobre 2007, n. 5264).
Anche la Commissione per l' accesso ai documenti amministrativi, con parere reso in data 9 aprile 2014, ha specificato che l' accesso del Consigliere non può essere soggetto ad alcun onere motivazionale, giacché altrimenti sarebbe introdotta una sorta di controllo dell' ente, attraverso i propri uffici, sull' esercizio del mandato del consigliere comunale. La Commissione, infatti, ha ritenuto, in considerazione del fatto che il consigliere è comunque vincolato al segreto d' ufficio, che gli unici limiti all' esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si rinvengano, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative (fermo restando che la sussistenza di tali caratteri necessita di attento e approfondito vaglio, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso), nonché, per altro verso, nel fatto che esso debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (vedi, oltre al citato parere del 9 aprile 2014, anche il precedente plenum in data 6 aprile 2011, conforme a Cds, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716, Tar Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 7 maggio 2009, n.143).
Pertanto, gli uffici comunali e il sindaco non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l' oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ciò, anche nel rispetto del principio di separazione dei poteri (art. 4 e art. 14 del decreto legislativo n. 165/01) sancito, per gli enti locali, dall' art. 107 del decreto legislativo n. 267/00 secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, essendo riservata ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Del resto, ai sensi dell' art. 42, comma 1, del Tuel il consiglio è l' organo di indirizzo e «di controllo politico-amministrativo»; sicché, il controllo del sindaco sull' operato anche dei singoli consiglieri si porrebbe in contrasto con tale normativa.
Pertanto, nel caso di specie, è opportuna la revisione delle disposizioni regolamentari che impongono l' obbligo motivazionale a carico dei consiglieri richiedenti l' accesso e che affidano al sindaco il potere di verifica. Del resto l' ente, attraverso l' esercizio della propria potestà regolamentare, può optare, tra le varie alternative possibili per la disciplina che, in concreto, meglio contemperi esigenze concorrenti. In particolare, quelle di garanzia delle condizioni più adeguate all' espletamento del mandato da parte dei consiglieri comunali e quelle di salvaguardia della funzionalità degli uffici e del normale espletamento del servizio da parte del personale dipendente, nonché quella di tutela della sicurezza degli uffici, del personale e del patrimonio.