Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 22397 del 13/8/2018
Pubblico impiego – indennità di amministrazione – regola del riassorbimento con produttività collettiva e retribuzione di posizione – principio di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte d’Appello aveva riconosciuto, così come il giudice di prime cure, il diritto di due ex dipendenti del comparto Ministeri, trasferiti alla regione Lazio, ad ottenere la cumulabilità tra l’indennità di amministrazione con la produttività collettiva e la retribuzione di posizione. Avverso questa sentenza propone ricorso la regione Lazio anche sulla base del fatto che già la giurisprudenza della Suprema Corte, nell’applicare l’art. 2112 c.c. alle ipotesi di mobilità tra amministrazioni, in virtù del principio generale sancito dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 che menziona espressamente tale norma, aveva già affermato in precedenza il principio generale del riassorbimento del trattamento retributivo, in difetto di specifiche norme primarie a carattere derogatorio. Gli Ermellini ricordano poi il principio di diritto cui intendono dare continuità in base al quale: “In tema di passaggio da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti d'inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio d'irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici, stabilito dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165." (Cass. n. 24950/2014; confermata da Cass. n. 11123/2016).”In applicazione di tale principio di diritto, pertanto, deve essere riconfermata, ... in assenza di una specifica disciplina che ne imponga la conservazione, la regola del riassorbimento con l’indennità di produttività collettiva e con la retribuzione di posizione.".
Vai al documento
|
Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 22664 del 25/9/2018
Pubblico impiego – scuola – istituto del fuori ruolo ex art. 514 T.U. scuola – istituto del fuori ruolo ex artt. 58 e 59 DPR 3/1957 – diversa natura – differenti conseguenze
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nella presente sentenza la Suprema Corte, rigettando il ricorso di una insegnate, chiarisce la diversa natura e i diversi presupposti per la concessione dell’istituto del fuori ruolo ex art. 514 del T.U. scuola, e di quello derivante invece dagli artt. 58 e 59 del DPR. N. 3/1957. Dicono i giudici: “questa Corte ha avuto modo di sottolineare la diversità concettuale dell'istituto del fuori ruolo disciplinato dall'art. 514 del T.U. sulla scuola, rilevandone l'atecnicità rispetto alla fattispecie di fuori ruolo ordinaria, disciplinata dagli artt. 58 e 59 del D.P.R. n.3/1957 (Cass. n.1475/2017). Quest'ultima, finalizzata alla massima efficienza dell'attività amministrativa, consente all'amministrazione di destinazione di utilizzare precise competenze e professionalità presenti in altra amministrazione e a quella di provenienza di partecipare all'esercizio di funzioni che esulano dalla sua originaria competenza, sia pure in stretta connessione con gli interessi pubblici che la stessa è tenuta ad assicurare; l'utilizzo del fuori ruolo nell'amministrazione scolastica, è finalizzato, invece, a tutelare il dipendente, colpito da infermità per causa di servizio, concedendogli la possibilità di essere utilizzato in mansioni diverse compatibili col suo stato di salute.” Pertanto, proseguono i giudici, l’accertato stato temporaneo di inidoneità psico-fisica, non è compatibile on la ratio speciale della dispensa dal servizio con utilizzazione in altri compiti previo collocamento fuori ruolo (ipotesi prevista esclusivamente in caso di inidoneità psico-fisica assoluta), rientrando invece nell’ambito della disciplina ordinaria in tema di assenze per malattia.
Vai al documento
|
Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 21902 del 7/9/2018
Pubblico impiego – mancata procedura di riqualificazione – presunta perdita di chances – richiesta risarcimento – principio di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Un dipendente del Ministero della giustizia inquadrato nella posizione economica C1, si rivolge alla Suprema corte per ottenere il risarcimento dei danni da perdita di chances dovuti al fatto che l’Amministrazione non aveva dato corso alla procedura di riqualificazione per la copertura di posti nella posizione economica C3. La Corte d’Appello aveva precedentemente respinto la domanda del dipendente per vari motivi, sottolineando inoltre che la disciplina contrattuale non attribuisce al lavoratore un diritto alla riqualificazione. Anche gli Ermellini respingono la domanda del dipendente e facendo riferimento alla ordinanza n. 30872/2017 ricordano che tali domande quando vengono presentate devono contenere allegazioni tali da dimostrare che il lavoratore, allorché la prova fosse stata espletata, avrebbe avuto la concreta possibilità di superare il corso. Nella sentenza viene poi ribadito il seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno per perdita di chances di promozione incombe sul singolo dipendente di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore.”.
Vai al documento
|
Corte dei Conti
Sezione Autonomie deliberazione n. 19/2018
Enti locali – Incrementi fondo risorse decentrate Ccnl Funzioni locali - Vincoli di spesa
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili della Sezione delle Autonomie sono intervenuti per esprimere un parere uniforme su un contrasto interpretativo sorto tra Sezioni regionali di controllo, relativo all’interpretazione della portata applicativa dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, rispetto agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018. Il Collegio enuncia il seguente principio di diritto al quale si atterranno le Sezioni regionali di controllo: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
Vai al documento
|
Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Toscana deliberazione n. 62/2018
Enti locali – Dimissione dipendente – Utilizzo graduatoria posti a tempo indeterminato
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, intervenuti In merito alla possibilità di sostituire un dipendente dimissionario con una nuova assunzione facendo ricorso allo scorrimento della graduatoria degli idonei, rinviano all’orientamento giurisprudenziale della Sezione Lombardia n. 328/2017, secondo cui sarebbe consentito lo scorrimento delle graduatorie (con conseguente ulteriore assunzione), in quanto tale scelta è “rispettosa del favor espresso dal legislatore e dalla giurisprudenza per lo scorrimento delle graduatorie”, risultando più rispondente alle esigenze di tutela della finanza pubblica “nella misura in cui – alla luce del peculiare rilievo recentemente attribuito ai valori di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, in conseguenza dell’estensione dei vincoli di finanza pubblica a tutte le amministrazioni”- una interpretazione differente “finirebbe per rendere inutilizzabili, nell’anno di competenza della possibile assunzione, le risorse destinate al complessivo espletamento della procedura concorsuale volta all’assunzione medesima”.
Vai al documento
|
Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Lombardia deliberazione n. 232/2018
Enti locali – Cumulo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e incarico dirigenziale
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono sulla compatibilità tra rapporto a tempo indeterminato e il contemporaneo svolgimento di un incarico dirigenziale, affermando che il principio cardine, nell'ambito del rapporto d'impiego pubblico, è caratterizzato dall'esclusività della prestazione così come declinato dal d.l.gs 165/2001; in linea di immediata aderenza con tale principio si poneva il disposto dell’art. 110 TUEL, comma 5, che già prima della modifica disposta con l’art. 11, comma 1, lett. b) D.L. n. 90/2014, statuiva: “il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico”. L’attuale disposizione in esame modificata, “nel ribadire l’impianto di riferimento ora richiamato, ne mitiga gli effetti, facendo salva la possibilità di mantenimento del rapporto di lavoro in essere, a fronte della concessione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspettativa prevista dalla medesima disposizione, fermo il generale principio di divieto di cumulo sopra ricordato”.
Vai al documento
|
|
|