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12/11/2018 - Il lavoratore non può essere assegnato a mansioni che compromettono la professionalità, ancorchè rientranti nella medesima qualifica

tratto da iusmanagement.org

Il lavoratore non può essere assegnato a mansioni che compromettono la professionalità, ancorchè rientranti nella medesima qualifica

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28240 del 6 novembre 2018

Secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. 24.11.2006 n. 25033, la contrattazione collettiva, muovendosi nell’ambito, e nel rispetto, della prescrizione posta dal primo comma dell’art. 2103 cod.civ., vigente ratione temporis – che fa divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale ed essendo riconducibili alla matrice comune che connota la declaratoria contrattuale – è autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità comminata dal secondo comma del citato art. 2103 cod.civ.; tale principio, tuttavia, non può in ogni caso compromettere la garanzia prevista dall’art. 2103 cod. civ., che opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo l’indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell’accorpamento convenzionale.
Conseguentemente, il lavoratore addetto a determinate mansioni – che il datore di lavoro è tenuto a comunicargli ex art. 96 disp.att. cod.civ. nell’esercizio del suo potere conformativo delle iniziali mansioni alla qualifica -, non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorchè rientranti nella medesima qualifica contrattuale dovendo, per contro, procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine di salvaguardare, in concreto, il livello professionale acquisito e di fornire un’effettiva garanzia dell’accrescimento delle capacità professionali del dipendente (V., tra le altre, Cass. 3.2.2015 n. 1916, Cass. 25.9.2015 n. 19037, Cass. 11.11.2009 n. 23877, Cass. 4.3.2014 n. 4989, Cass. 23.7.2007 n. 16190);

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