05/11/2018 - Servizio trasposrto alunni: è servizio a domanda individuale? ove così non fosse, può essere gratuito?
Servizio trasposrto alunni: è servizio a domanda individuale? ove così non fosse, può essere gratuito?
Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Alcamo ha avanzato una richiesta di parere in ordine all’interpretazione del disposto dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 63/2017, a mente del quale gli enti locali “assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”. Al riguardo, il legale rappresentante dell’ente locale, richiamando sinteticamente le conclusioni della deliberazione n. 115/2015/PAR di questa Sezione in materia di ambito di applicazione dei servizi pubblici a domanda individuale, disciplinati dall’art. 6 del decreto legge n. 55/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 131/1983, richiede l’avviso del Collegio sui seguenti quesiti:
- se il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie site nel territorio urbano, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 63/2017, sia da ricomprendere tra quelli a domanda individuale, e sia, perciò, soggetto alla disciplina di cui all’art. 6 del citato d. l. 55/1983 e s.m.i.;
- in caso di risposta negativa, se il Comune, nell’ambito delle risorse disponibili e dell’equilibrio di bilancio, può non richiedere la contribuzione degli utenti, oppure di alcune categorie di utenti, rispettando la clausola di chiusura contenuta nella norma regolatrice, secondo la quale il servizio è assicurato “senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali”.