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30/03/2018 - La determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità a rendiconto

tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com e qui pubblicato in quanto free

La determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità a rendiconto

di Elena Brunetto (*) - Rubrica a cura di Anutel

Ormai concluse le operazioni di predisposizione dei bilanci preventivi, gli enti locali si stanno apprestando, in vista della scadenza del 30 aprile, a chiudere le operazioni di definizione del rendiconto della gestione 2017. Tra le diverse operazioni di chiusura, particolare attenzione deve essere posta dagli enti nella determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità a rendiconto. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) e le successive modifiche normative intervenute prevedono un'introduzione graduale del Fondo Crediti a bilancio, che troverà completa applicazione, nella misura del 100% dell'importo calcolato sulla base del rapporto tra incassi e accertamenti in conto competenza, a decorrere dal 2021. 

A rendiconto fin dal primo esercizio 
Il principio prevede, invece, che in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio, l'ente debba accantonare nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio (rapporta tra incassi in conto residui e residui al 1° gennaio). Tale modalità di calcolo è stata pertanto utilizzata dagli enti già in sede di determinazione del primo Fcde determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Considerata l'introduzione graduale del Fondo a bilancio, con conseguente accantonamento di minori risorse in conto esercizio, il Dm 20 maggio 2015 è intervenuto in modifica al suddetto principio contabile prevedendo che in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità possa essere determinata per un importo non inferiore al Fcde risultante al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, dedotto gli utilizzi del Fondo effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti, cui deve essere sommato l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione a titolo di Fcde nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Il Principio contabile specifica che “…l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019”.

Effetti del rinvio al 2021 del Fcde a bilancio 
Premesso che, a fronte del rinvio al 2021 dell'entrata a regime del Fcde a bilancio, potrebbe essere necessario un adeguamento della tempistica anche a rendiconto, stante la normativa vigente, occorre che gli enti pongano particolare attenzione all'utilizzo di tale facoltà di determinazione del Fcde a rendiconto attraverso l'utilizzo di tale metodo semplificato, poiché la quantificazione del Fondo con il metodo ordinario a chiusura dell'esercizio 2019 potrebbe richiedere notevoli risorse aggiuntive, non accantonate gradualmente nel corso dei diversi esercizi, con il rischio di generare disavanzo di amministrazione da ripianare con le procedure ordinarie.

La Corte dei conti 
In merito all'applicazione del metodo semplificato giova inoltre evidenziare quanto definito da alcune pronunce di diverse sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti (si veda, ad esempio, la deliberazione sezione Umbria n. 34 del 1° marzo 2018) ove viene chiarito che lo stralcio di residui attivi non può determinare la riduzione di pari importo del Fcde, in quanti i residui stralciati trovano copertura nel Fondo solo in quota parte. La Corte ritiene pertanto che, in caso di stralcio di residui attivi sui quali sia stata accantonato il corrispondente Fcde, la riduzione della quota di accantonamento al Fondo possa avvenire solo proporzionalmente alla percentuale di accantonamento.

Conclusioni operative
Al fine di determinare tale quota si ritiene quindi che l'Ente debba operare un confronto tra i Ra risultanti alla data del 31 dicembre cui il rendiconto si riferisce e l'importo di accantonamento a Fcde relativo a tali poste, considerati i valori antecedenti allo stralcio. La percentuale di copertura del Fondo così determinata potrà essere portata in detrazione della quote di accantonamento al Fondo medesimo, rimanendo a carico del risultato di amministrazione dell'ente la copertura della rimanente parte.

(*) Docente Anutel

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