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28/03/2018 - Distinzione tra organi politici e organi gestionali: deroghe nei piccoli enti

tratto da self-entilocali.it

Lazio, del. n. 5 – Distinzione tra organi politici e organi gestionali: deroghe nei piccoli enti

 

Un Sindaco ha chiesto se nei Comuni aventi popolazione inferiore a cinquemila abitanti le funzioni gestionali (servizio finanziario e contabile) possano essere affidate ad un Assessore membro della Giunta, al Sindaco, ovvero al Segretario Comunale.

I magistrati contabili del Lazio con la deliberazione 5/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 marzo, hanno evidenziato che per i comuni di ridotte dimensioni demografiche, l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 contiene una precisa deroga al generale principio di separazione tra atti di indirizzo politico – amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici).

Tale norma prevede che nei Comuni aventi una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, ben possono essere affidati ad un Assessore o al Sindaco pro-tempore, purché ciò avvenga con un regolamento motivato dell’Ente che ridisegni l’assetto organizzativo interno dell’Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

In tal senso si è pronunciata sia la giurisprudenza amministrativa, che quella contabile (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 07-01-2014, n. 3; Sez. regionale controllo per il Molise, del. n. 167/2916).

Pertanto, spetta al Comune scegliere tra due alternative del pari giuridicamente legittime, ossia tra lo strumento associativo (convenzione/unione di comuni) o il conferimento delle funzioni del servizio finanziario e di contabilità ad uno dei membri della Giunta (Assessori o Sindaco).

Quale che sia la soluzione scelta, essa dovrà avere come stelle polari, da un canto, il criterio della competenza professionale del nominato e, dall’altro, il criterio del contenimento della spesa, con l’esigenza di individuare, nella applicazione congiunta dei due criteri, il punto di equilibrio più funzionale alla soddisfazione delle necessità correlate alla peculiare struttura organizzativa interna dell’Ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 5 -18

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