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24/03/2018 - Il diritto di accesso civico è soddisfatto con la sola pubblicazione sul sito istituzionale

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Il diritto di accesso civico è soddisfatto con la sola pubblicazione sul sito istituzionale

di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale

 

Viene impugnata la sentenza del T.A.R. Puglia 13 dicembre 2016, n. 1372, emanata all'esito di un ricorso per l'annullamento del diniego parziale di accesso ad alcuni documenti detenuti da una amministrazione comunale.

In particolare, si trattava della visione ed estrazione di copia dell'elenco di tutte le proprietà immobiliari del Comune, con indicazione del loro stato (affitto, concessione, ecc.) e degli importi corrisposti da terzi, unitamente alla delibera con la quale l'ente aveva incaricato una società di procedere all'inventario dei beni comunali e al contratto successivamente stipulato a tale fine.

Accesso concesso in prima istanza ma non in forma integrale, per cui il ricorrente ha prima ribadito la sua richiesta di ricevere in via telematica i documenti oggetto dell'istanza di accesso, poi ha impugnato il parziale diniego di accesso, chiedendo al Tar di ordinarne al Comune l'ostensione.

Il Tar Puglia ha dichiarato infondata la domanda, in quanto il ricorrente ha preso visione dei contratti mentre sul sito web del Comune, in conformità all'art. 30D.Lgs. n. 33 del 2013, risultano pubblicati gli elenchi delle locazioni attive e passive nonché dei beni immobili comunali. Trattandosi di dati e documenti debitamente pubblicati e considerato che sono pubblicati in formato di tipo aperto, "cioè gratuitamente accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private", è stata considerata infondata la richiesta di ottenerne copia a mezzo PEC, potendo il ricorrente procurarseli direttamente dal sito del Comune.

Ha ricordato infine il Tar che, trattandosi di dati soggetti all'obbligo di pubblicazione, in caso di omissione la stessa può essere richiesta da chiunque, a mente dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 33 del 2013. E neppure in tali casi è sancito alcun obbligo per l'amministrazione di trasmissione in via telematica al richiedente.

La sentenza del Consiglio di Stato

Non soddisfatto, il richiedente ha proposto appello, al fine di dichiarare l'illegittimità del parziale rigetto sulla richiesta di accesso presentata e condannare il Comune alla rifusione di spese e compensi tutti di giudizio.

La quinta sezione del Consiglio di Stato avalla la posizione del Tar su tutta la linea, respingendo il ricorso. Dopo aver ribadito che il diritto di accesso può essere riconosciuto solo per atti esistenti e detenuti dall'amministrazione e che non si possono accogliere istanze non corredate dalla prova dell'esistenza degli atti di cui viene chiesto l'accesso, i giudici affermano il principio secondo cui per gli atti concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio, in quanto atti a pubblicazione obbligatoria, il relativo diritto di accesso è soddisfatto con la mera loro pubblicazione.

Principio valorizzato dall'art. 2D.Lgs. n. 33 del 2013, secondo cui la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni va garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività e le modalità per la loro realizzazione. E per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Del tutto logica la conclusione: nel caso di atti soggetti a pubblicazione - come quelli richiesti nel caso di specie - il diritto si esercita da parte di chiunque direttamente e immediatamente, senza autenticazioni o identificazioni, rendendo obsoleta e superata la tradizionale forma di accesso documentale che, riguardo ai predetti atti, risulterebbe inefficiente perché comporterebbe una duplicazione di attività e procedimenti amministrativi, priva di utilità pubblica o privata.

Cons. di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 1148

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