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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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22/03/2018 - Diritto accesso consiglieri regionali: nessun limite sui dati personali

tratto da self-entilocali.it

Diritto accesso consiglieri regionali: nessun limite sui dati personali

 

I Consiglieri comunali, regionali e provinciali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso della pubblica amministrazione ritenute utili all’espletamento del mandato ai sensi dell’articolo 43 del Tuel.

L’accesso ai documenti da questi esercitato, essendo espressione delle loro prerogative di controllo democratico, non incontra alcuna limitazione in relazione alla natura riservata degli atti e non è ammesso alcun sindacato da parte della p.a.  sull’esercizio delle funzioni del consigliere.

Questo è il principio sancito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1298 del 2 marzo 2018.

Nel caso di specie un consigliere regionale aveva presentato istanza di accesso al fine di ottenere l’ostensione dei nominativi dei consiglieri che avevano esercitato l’opzione per l’assegno di fine mandato.

L’amministrazione aveva consentito solo in parte l’accesso all’informazione, fornendo i nominativi in modo anonimo ed aggregato, ritenendo che l’istanza avesse ad oggetto dati personali.

Di diverso avviso i giudici amministrativi secondo cui l’accesso ai documenti esercitato dai consiglieri comunali e provinciali, e, per estensione, anche regionali, espressione delle loro prerogative di controllo democratico, non incontra alcuna limitazione in relazione all’eventuale natura riservata degli atti, stante anche il vincolo del segreto d’ufficio cui sono tenuti ai sensi dell’articolo 43 del Tuel.

Il riconoscimento di tale diritto, in quanto utile allo svolgimento del mandato rappresentativo, incontra il limite funzionale per cui tale strumento non deve essere piegato a strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa, con istanze ripetute che, a causa del loro numero, possano tradursi in un aggravio se non nella paralisi del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’amministrazione (Cons. Stato, sent. n. 846/2013).

L’accesso, in altri termini, deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici comunali, e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative.

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