17/03/2018 - Garante Privacy, no all’accesso civico integrale ai provvedimenti di condanna «fiscale»
Garante Privacy, no all’accesso civico integrale ai provvedimenti di condanna «fiscale»
di Pietro Alessio Palumbo (*) -
Nel provvedimento del Garante della privacy n. 42/2018, che condanna la parte soccombente a risarcire un Comune, oggetto d’accesso civico è la copia di tutti i provvedimenti emessi negli ultimi 5 anni dall’ente.
Il Garante premette che trattasi di documentazione che - contrariamente a quanto sostenuto dall’istante - contiene dati personali e coinvolge controinteressati. Al riguardo, non condivide quanto afferma l’istante secondo cui, su una richiesta di accesso civico a copia di sentenza, i pubblici uffici non possono opporre tutela di dati personali, trattandosi di atto pubblico.
Il Garante evidenzia che la modalità di rilascio degli atti giudiziali da parte di cancellieri e depositari di pubblici registri è soggetta a precise regole (per esempio il pagamento di diritti), contenute in disposizioni processuali non derogate affatto dalla disciplina sull’accesso civico. La fattispecie concreta risalta poiché la richiesta non è stata presentata all’ufficio addetto alla relativa conservazione, ma al Comune, mera parte del procedimento giudiziario.
Il Garante, inoltre, rammenta che i documenti che si ricevono a seguito di istanza di accesso civico divengono pubblici, sebbene il loro ulteriore trattamento vada comunque effettuato tutelando i dati personali (articolo 3, commsa 1, Dlgs 33/2013). È quindi, proprio alla luce di tale ampio regime di pubblicità che devesi valutare se concedere accesso civico integrale.
Il Garante sulle sentenze della Cassazione
Il Garante è già intervenuto sulla questione della pubblicazione integrale (sul web) delle sentenze (della Cassazione), chiarendo che la natura pubblica della sentenza non implica che siano conoscibili da chiunque, generalità e vicende personali altrui.
Dagli atti dell’istruttoria del caso in esame emerge che nei provvedimenti sono contenute informazioni personali, come qualità di debitore, impossibilità di restituire somme a causa di Isee basso, esistenza di pignoramento o di decreto ingiuntivo, rateizzazione di pagamento, esistenza di vertenze di lavoro, accordi transattivi.
Il Garante, nondimeno, precisa che la disciplina sull’accesso civico prevede che se le tutele riguardano solo parti del documento, può essere consentito accesso parziale (articolo 5-bis, comma 4, Dlgs 33/2013; Delibera Anac 1309/2016). Ritiene possibile, quindi, in generale, considerando che la diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte d'accrescimento di cultura giuridica e strumento di controllo sociale (Linee guida Garante Privacy del 2/12/2010) concedere accesso civico a sentenze civili, oscurando tuttavia dati personali, laddove possa derivarvi pregiudizio, sentito il controinteressato.
Il caso
Dagli atti è emerso che il Comune ha concesso accesso civico parziale, trasmettendo al richiedente una scheda riassuntiva e anonima, contenente gli elementi oggetto dell'interesse pubblico alla trasparenza: numero provvedimento, autorità giudiziaria, oggetto di lite, stato dell'azione esecutiva, eventuale riscossione.
Ciò in quanto l'ente ha ritenuto che la richiesta fosse «massiva» e «paralizzante» per l'attività amministrativa, in considerazione dell'onerosa attivazione della procedura di comunicazione a tutti i controinteressati. Sul punto, il Garante ricorda che nella delibera Anac 1309/2016 è precisato che in attuazione dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, il soggetto destinatario dell'istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, deve scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato, privilegiando l'ostensione di documenti con l'omissione di «dati personali» presenti, soddisfacendo così anche finalità di celerità, in quanto si può accogliere l'istanza senza coinvolgere controinteressati.
Quando la richiesta di accesso riguarda documenti contenenti dati personali, non necessari al raggiungimento dello scopo di controllo sociale-diffuso, l'ente può dunque accordare accesso parziale ai documenti, oscurando dati personali. Nel caso in esame, il Garante della privacy ha ritenuto che il Comune che ha accolto parzialmente l’istanza, ha riscontrato la richiesta di accesso civico in modalità conforme alla disciplina a tutela dei dati personali. Va precisato che i provvedimenti del Garante della privacy sono circoscritti a profili di tutela dei dati personali, con esclusione di qualsiasi ultronea possibile valutazione sulla legittima concessione d’accesso civico (per esempio la richiesta massiva o meno), appannaggio della Pa (Delibera Anac n. 1309/2016 e allegata guida all'accesso generalizzato; Tar Lombardia, sentenza 1951/2017; Circolare del ministro per la Semplificazione e la Pa n. 2/2017).
(*) Avvocato esperto anticorruzione – docente Anutel